Cassazione Penale, Sentenza n. 24185/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 04/10/2021 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Santoro. L'interessato era stato arrestato il 27/02/2015 con i figli per vari reati connessi al possesso e alla trasformazione di armi; era stato sottoposto a custodia cautelare, poi agli arresti domiciliari e infine assolto con sentenza irrevocabile (10/07/2018) per non avere commesso il fatto. Santoro deduceva carenza di motivazione e mancata considerazione della documentazione prodotta, sostenendo di non essere a conoscenza dell'attività illecita dei figli e che gli unici indizi fossero la coabitazione e la presenza di armi nell'appartamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistessero elementi che indicavano una condotta dell'istante idonea a costituire colpa grave o connivenza (consapevolezza delle attività dei figli, possesso di un rilevatore di cimici, ambiguità nella descrizione della ripartizione degli spazi domestici e intercettazioni che evidenziavano sospetti), elementi che, pur non sufficienti per la condanna penale, escludono il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e prevede cause ostative al riconoscimento dell'indennizzo, quali il dolo o la colpa grave del detenuto; la colpa rilevante è intesa in senso oggettivo e comporta la valutazione se la condotta abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Conferma che il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma ex ante diversa dal giudizio di merito penale, verificando se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di configurabilità di un reato.
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Sottolinea l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale e la necessità di valutare la sussistenza di cause di esclusione del diritto all'indennizzo.
Sez. 4, n. 16369 del 18/03/2003 (Cardillo)
Affermata la possibilità che la connivenza integri colpa grave ostativa all'indennizzo quando derivi dal venir meno a doveri elementari di solidarietà per impedire gravi danni o si traduca nella tolleranza del reato se l'agente poteva impedirne la consumazione.
Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015 (Di Spirito)
Precisa che la colpa grave può consistere anche in una connivenza passiva che abbia rafforzato oggettivamente la volontà criminosa o che indichi il venir meno di doveri di solidarietà, purché l'agente fosse in grado di impedire il reato.
Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021 (Sanyang Bakary)
Riafferma i criteri per riconoscere la colpa grave in sede di riparazione e l'importanza della valutazione complessiva degli elementi di fatto, anche se non idonei a fondare responsabilità penale.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare l'intervento dell'Autorità.
- La "colpa grave" ai fini dell'art. 314 c.p.p. è valutata oggettivamente: conta se la condotta poteva prevedibilmente determinare l'intervento giudiziario (parametro id quod plerumque accidit), non la colpa penale soggettiva.
- La sola coabitazione con autori di reato non è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo, ma elementi aggiuntivi (conoscenza delle attività, strumenti indicativi di consapevolezza, ambiguità nelle dichiarazioni, comportamenti di tolleranza) possono configurare connivenza o colpa grave.
- Il possesso di strumenti o comportamenti riconducibili a consapevolezza (es. rilevatore di cimici, interventi per nascondere prove, intercettazioni che evidenziano sospetti) è altamente significativo nella valutazione della colpa grave.
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione ex ante e complessiva degli elementi processuali disponibili; non riconsidera il merito penale, ma verifica se la condotta abbia creato la falsa apparenza di reato che ha legittimato la restrizione della libertà.
- In situazioni simili, per ottenere l'indennizzo è opportuno documentare in modo convincente l'assenza di qualsiasi forma di conoscenza, tolleranza o comportamento che potesse ragionevolmente indurre gli inquirenti a intervenire; la prova negativa deve neutralizzare elementi fattuali rilevanti che possano suggerire connivenza.
- Quando si contesta un rigetto di domanda riparatoria, è utile focalizzarsi sul dimostrare l'assenza di elementi oggettivi che colleghino materialmente il richiedente all'attività illecita (distribuzione degli spazi, disponibilità degli oggetti incriminati, azioni concrete di copertura o tolleranza).
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