Cassazione Civile, Ordinanza n. 00962/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2003, con cui venivano recuperate maggiori IRPEG, IRAP e IVA e irrogate sanzioni per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura e omessa registrazione di operazioni. L'accertamento seguiva una verifica svolta nei confronti di un fornitore della contribuente ritenuto soggetto fittizio privo di organizzazione. L'Ufficio contestava rimanenze di magazzino difformi dalla contabilità e, sulla base della ricostruzione delle movimentazioni, riteneva che gli scostamenti tra rimanenze dichiarate e risultanze accertate fossero imputabili, a seconda dei casi, a ricavi non dichiarati o ad acquisti senza fattura, applicando criteri di prezzo medio ponderato e costo medio ponderato. La contribuente censurava l'operato dell'Ufficio sostenendo la contraddittorietà del recupero, perché il disconoscimento dei costi relativi alle fatture della presunta cartiera avrebbe dovuto comportare anche la sterilizzazione delle maggiori vendite accertate, e deduceva altresì la duplicazione delle sanzioni. In cassazione proponeva tre motivi: il primo per omesso esame della ricostruzione del magazzino; il secondo e il terzo per violazione della disciplina sopravvenuta in materia di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che la novella del 2012, retroattiva e più favorevole, dovesse comportare la deducibilità dei costi effettivi e la depurazione dei componenti positivi di reddito riferiti ai medesimi beni. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale, lamentando l'erronea detrazione dell'IVA esposta in una fattura di acquisto e la mancata rideterminazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il giudice di merito aveva già esaminato il fatto storico della movimentazione di magazzino e il ricorrente mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, pur riconoscendo in astratto la retroattività della disciplina sopravvenuta più favorevole sui costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, perché tale questione non era stata devoluta con l'appello: si era quindi formato giudicato interno sulla disciplina preesistente, non potendo la nuova normativa essere invocata per la prima volta in cassazione. Quanto al ricorso incidentale dell'Ufficio, lo ha dichiarato inammissibile per tardività della notifica rispetto al ricorso principale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione fattuale già considerata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare violazione di legge, ma non può essere usato per introdurre in cassazione questioni di merito o questioni giuridiche non devolute nei gradi precedenti.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
La disciplina sopravvenuta sui costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti è richiamata come potenzialmente più favorevole e retroattiva, ma la Corte non la applica nel caso concreto per intervenuto giudicato interno.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Richiamato come norma sopravvenuta più favorevole al contribuente e astrattamente retroattiva.
art. 8, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Richiamato per sostenere la necessità di depurare i componenti positivi di reddito riferiti ai beni oggetto di operazioni fittizie.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte non esamina nel merito la censura dell'Ufficio sull'indetraibilità IVA perché il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile per tardività.
art. 17 della Sesta Direttiva IVA (77/388/CEE)
Cita la disciplina unionale sull'IVA nel motivo incidentale, ma senza decisione di merito per inammissibilità.
art. 74 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Ufficio per sostenere che la cessione dovesse qualificarsi come esente e quindi con IVA indetraibile.
artt. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamati nel motivo incidentale sulle sanzioni; la censura non viene esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente principale.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater sull'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se sia stato ignorato un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sussiste quando il fatto sia stato considerato, anche se la motivazione non analizzi tutte le risultanze istruttorie.
- In cassazione non è consentito proporre una rivalutazione del merito o della ricostruzione contabile operata dal giudice di appello sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge.
- Una disciplina sopravvenuta più favorevole al contribuente può avere efficacia retroattiva, ma la relativa questione deve essere tempestivamente dedotta nel grado di merito utile; se non viene devoluta in appello, sulla disciplina preesistente si forma giudicato interno.
- Il giudicato interno, rilevabile d'ufficio, preclude in cassazione la deduzione di questioni giuridiche che avrebbero dovuto essere fatte valere in appello, anche quando riguardino l'applicazione di ius superveniens in bonam partem.
- Il ricorso incidentale notificato oltre il termine processuale è inammissibile, senza che la Corte possa esaminare le doglianze di merito in esso contenute.
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