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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo della somma di euro 22.982,53, disposta quale profitto del reato ai sensi dell'art. 316-ter c.p., in relazione a presunte attestazioni false riguardanti la disponibilità di superfici per il pascolo di equini e l'ottenimento di contributi AGEA negli anni 2016 e 2021. I ricorrenti deducono carenza di motivazione quanto al fumus commissi delicti (sostenendo l'estraneità dell'indagato al rilascio degli atti amministrativi contestati) e quanto al periculum in mora, contestando l'uso di argomentazioni apodittiche (es. la sola "naturale volatilità del denaro") senza valutare la consistenza patrimoniale, la capienza del patrimonio e l'eventuale sproporzione della misura rispetto alle esigenze cautelari e all'attività aziendale.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia limitatamente alla valutazione del periculum in mora. Sul fumus commissi delicti il ricorso è stato ritenuto generico e infondato: il Tribunale aveva adeguatamente motivato sull'esistenza di indizi (dichiarazioni di allevatori non residenti, sopralluoghi) che rendevano plausibile il coinvolgimento dell'azienda. Invece il motivo relativo al periculum in mora è stato accolto: la motivazione del sequestro si è limitata a richiamare la "naturale volatilità del denaro" e l'antichità dei fatti, senza effettuare un bilanciamento ragionato con le condizioni patrimoniali del destinatario e senza verificare l'eventuale rischio concreto di dispersione o condotte distrattive. Pertanto il provvedimento è stato annullato e rinviato per una nuova valutazione motivata del periculum.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 2

    Norma che disciplina il sequestro preventivo; il provvedimento finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul periculum in mora.

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Previsione procedurale richiamata nel provvedimento di sequestro preventivo.

  • art. 240 cod. pen. (confisca)

    Fondamento della confisca del profitto del reato; il sequestro preventivo può essere disposto in via diretta sino alla concorrenza dell'importo dei contributi illecitamente conseguiti.

  • artt. 110, 81 c.2, 479, 316-ter cod. pen.

    Norme penali sostanziali richiamate per la qualificazione del fatto (concorso di persone, concorso formale, falsità in atti pubblici e reato relativo al profitto).

  • art. 125 cod. proc. pen.; art. 321 commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.; art. 240-bis cod. pen.

    Norme richiamate dalla difesa per censurare la carenza di motivazione sul periculum e sul rispetto dei limiti procedurali nella misura che mira alla confisca.

  • Sezioni Unite, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che precisa l'obbligo di motivare il periculum in mora nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca, salvo particolari ipotesi riguardanti cose il cui possesso costituisca reato.

  • Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023 (Bonacci)

    Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, Bonacci, Rv. 285966

    Indica che la prova del fumus deve basarsi su concrete risultanze processuali e che il giudice deve indicare, anche se sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria.

  • Altra giurisprudenza di merito citata (es. Fazio, Benzoni)

    Sez. 6, n. 7302 del 10/01/2024, Fazio; Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, Rv. 285042

    Giurisprudenza che sottolinea la necessità di valutare la consistenza patrimoniale del destinatario quando il sequestro riguarda somme di denaro, perché ciò incide sul pericolo di dispersione.

Massime di principio

  • Per sequestrare somme di denaro in vista di una futura confisca il giudice deve motivare espressamente il periculum in mora, non potendosi limitare a richiamare in modo generico la "naturale volatilità del denaro".
  • La valutazione del periculum richiede un bilanciamento tra il diritto di proprietà/del soggetto indagato e l'interesse dello Stato alla conservazione del profitto del reato, con attenzione alla consistenza e solidità del patrimonio del destinatario.
  • Il fumus commissi delicti va valutato sulla base di risultanze concrete (dichiarazioni, sopralluoghi, documentazione) e il giudice deve indicare, pur sinteticamente, le ragioni che rendono plausibile l'impostazione accusatoria.
  • La mera ancorabilità del sequestro al rischio astratto di dispersione è insufficiente: è necessario un giudizio prognostico fondato su elementi che possano giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio di merito.
  • In presenza di contestazioni difensive che prospettano l'assenza di condotte distrattive o di occultamento, il giudice deve considerare tali argomenti e la situazione patrimoniale prima di disporre un sequestro diretto di somme di denaro, per evitare misure sproporzionate.

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