Sentenza n. 1801/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 15/2025 del 08/01/2025 resa dalla Dott.ssa Sara Maffei quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Livorno, all’esito del giudizio R.G. n. 1181/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Livorno in data 28.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 15/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la carta docente per euro 500 annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottenere l'attuazione della sentenza n. 15/2025 dell'8 gennaio 2025 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per euro 500 annui, per gli anni scolastici specificati in quel titolo, oltre rivalutazione e interessi, e condannato il Ministero a renderla disponibile. La sentenza, notificata in forma esecutiva e non impugnata nel termine, era passata in giudicato; il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto e ha chiesto le misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta corresponsione delle somme dovute, sia a titolo di capitale sia per interessi e rivalutazione. Ha escluso ostacoli normativi all'adempimento, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo la carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti dal titolo. In caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, potendo avvalersi del pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato inoltre condannato a una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al pagamento, e a euro 800, oltre IVA e CAP, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Si ritiene inoltre che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 – e fino al pagamento di quanto dovuto.
Nel giudizio di ottemperanza il ritardo nell'esecuzione può giustificare una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Una volta notificato il titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione e decorso il termine di 120 giorni, non sussiste l'ostacolo previsto dalla disciplina considerata alla corresponsione delle somme dovute.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, il commissario ad acta può avvalersi, ove necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato che impone la corresponsione di somme e non sussistono ostacoli normativi all'esecuzione, il giudice ordina l'adempimento entro un termine e può nominare un commissario ad acta per provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- Il ritardo nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento può giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo pagamento.
- Nell'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione, non permane l'ostacolo normativo considerato alla corresponsione delle somme.
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