Sentenza n. 10492/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento a) del provvedimento del MIMIT prot. mimit. Aoo_Pi.Registro Ufficiale.U.0025047.10-03-2025, con il quale la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla partecipazione alla procedura di assegnazione delle agevolazioni di cui al Fondo crescita sostenibile – Sportello pon ic 2021/2027 “Scoperta imprenditoriale” di cui al D.M. 13 Luglio 2023 – D.D. 7 Dicembre 2023; b) della nota della BNL del 7/3/2025, comunicata il 10/3/2025, con la quale si respingono le controdeduzioni dell’ATI ricorrente espresse relativamente alla comunicazione dei motivi ostativi trasmessi dal MIMIT il 27/1/2025; c) della nota dei tecnici del CNR del 30/1/2025 di reiezione delle controdeduzioni della ricorrente ai motivi ostativi e di non ammissibilità a finanziamento del progetto presentato dall’ATI ricorrente; d) per quanto di ragione, della nota MIMIT del 27/1/2025 di comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità del progetto dell’ATI ricorrente a contributo; e) per quanto di ragione, della relazione istruttoria congiunta redatta da soggetto istruttore e dei tecnici del CNR del 17.1.2025 di non ammissibilità del progetto alla procedura de qua; f) di tutti gli atti connessi, preordinati, successivi e/o comunque collegati e lesivi per l’interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall’accesso alle agevolazioni del Fondo crescita sostenibile – Sportello PON IC 2021/2027 “Scoperta imprenditoriale”, connesso alla non ammissibilità del progetto e alla riduzione dei costi ammissibili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ATI ha impugnato il provvedimento ministeriale che l’ha dichiarata decaduta dalla partecipazione alla procedura di assegnazione delle agevolazioni per il progetto “IREne Orbital Satellite-1-IREOS-1”, nonché gli atti istruttori e le note di rigetto delle controdeduzioni. L’esclusione è derivata dalla valutazione di non ammissibilità delle attività dell’Obiettivo Realizzativo n. 6, di pertinenza della società mandante, ritenute attività commerciali e promozionali, estranee allo sviluppo sperimentale. La conseguente riduzione dei costi ammissibili aveva determinato sia il mancato raggiungimento della quota minima del 10% del progetto richiesta per ciascun proponente, sia la riduzione delle spese ammissibili al di sotto della soglia di un milione di euro prevista dal bando. Con il primo motivo sono state dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del bando e del decreto direttoriale, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta, sostenendo che le attività dell’OR6 costituissero sviluppo sperimentale, in quanto funzionali alla definizione dei requisiti degli utenti, allo sviluppo tecnico del satellite e all’avvio del servizio industriale. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del giusto procedimento, il conflitto di interessi e lo sviamento dell’azione amministrativa, la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 6-bis l. 241/1990, nonché la nullità degli atti, sul presupposto che tecnici del CNR avessero partecipato alla valutazione pur essendo il CNR proponente o co-proponente di altri progetti presentati sul medesimo Fondo. In via preliminare il Ministero aveva eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Campania.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la controversia riguardasse una procedura di finanziamento svolta su scala nazionale, non correlata a interventi localizzati in uno specifico territorio né riservata a soggetti insediati in una determinata area geografica. Gli effetti dell’ammissione o dell’esclusione incidono sull’unitaria conformazione nazionale del Fondo e non sono frazionabili in base alla sede dei proponenti. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. La definizione di sviluppo sperimentale richiede che l’attività sia funzionale alla creazione o al miglioramento di prodotti, processi o servizi. Nel progetto, invece, l’OR6 comprendeva esclusivamente definizione degli utenti e analisi di mercato, business plan, piano di sfruttamento e piano di evoluzione. Le ricorrenti non hanno indicato quali specifici miglioramenti o innovazioni tecniche sarebbero derivati da tali attività, né hanno dimostrato collegamenti istruttori o funzionali con lo sviluppo, il test o l’adattamento dei sottosistemi del satellite. Le attività risultavano quindi rivolte alla promozione e allo sfruttamento commerciale del prodotto, non allo sviluppo sperimentale finanziabile. Il secondo motivo è stato anch’esso respinto. La convenzione tra il Ministero e il RTI gestore disciplina il conflitto di interessi del CNR limitandolo al progetto nel quale il CNR sia proponente o co-proponente, prevedendo in tale ipotesi l’affidamento della valutazione a professionisti esterni. La partecipazione del CNR ad altri progetti sul medesimo Fondo non determina una generale incompatibilità rispetto a tutte le domande della procedura, ma soltanto rispetto allo specifico progetto interessato dal coinvolgimento del CNR. Non essendo emersa una situazione di conflitto riferibile al progetto dell’ATI, non sussisteva neppure un obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6-bis l. 241/1990. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4, comma 9, D.D. 7 dicembre 2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione del bando richiede che ciascun proponente contribuisca almeno nella misura del 10% dell’importo complessivo del progetto e stabilisce una soglia minima di spese ammissibili pari a un milione di euro.
art. 1, lett. q), D.D. 7 dicembre 2023
l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati
Lo sviluppo sperimentale è riconoscibile quando le attività sono funzionali alla creazione o al miglioramento di prodotti, processi o servizi; non sono sufficienti attività meramente commerciali, promozionali o di sfruttamento del prodotto.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell’obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché le ragioni della non ammissibilità dell’OR6 risultavano esplicitate e non erano state specificamente confutate.
art. 6-bis l. 241/1990
L’obbligo di astensione non sorge in assenza di una situazione concreta di conflitto di interessi riferibile allo specifico progetto oggetto della valutazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento, le attività sono qualificabili come sviluppo sperimentale soltanto se risultano concretamente funzionali alla creazione o al miglioramento tecnico di prodotti, processi o servizi; le attività di analisi di mercato, definizione del business plan, elaborazione del piano di sfruttamento e promozione commerciale, non collegate a specifiche attività di sviluppo, test o adattamento tecnico, non sono sufficienti per ottenere l’agevolazione.
- Quando la non ammissibilità di una parte del progetto determina il mancato rispetto delle soglie minime di partecipazione dei singoli proponenti o dell’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal bando, l’esclusione dalla procedura può fondarsi sulle conseguenze derivanti dalla riduzione dei costi riconosciuti.
- La competenza territoriale sulle controversie relative a una procedura di finanziamento organizzata e svolta su scala nazionale, non collegata a interventi localizzati in uno specifico territorio, si determina in relazione all’unitaria dimensione nazionale della procedura e non può essere frazionata in base alla sede dei singoli proponenti.
- La partecipazione del soggetto gestore a un altro progetto presentato nell’ambito del medesimo Fondo non determina, di per sé, una generale incompatibilità rispetto a tutte le domande di finanziamento. Il conflitto di interessi sussiste soltanto quando il soggetto gestore debba valutare lo specifico progetto nel quale è proponente o co-proponente, secondo la disciplina convenzionale applicabile.
- In assenza di un conflitto di interessi concreto e riferibile allo specifico progetto valutato, non sorge l’obbligo di astensione del soggetto coinvolto nell’attività istruttoria ai sensi dell’art. 6-bis l. 241/1990.
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