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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25021/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicataria)

La controversia

Gli eredi di un originario proprietario di un immobile hanno agito per rivendicare la titolarità del bene, sostenendo che il cespite, già appartenente al de cuius, fosse stato erroneamente pignorato e poi incluso nel decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicataria nell'ambito di una procedura esecutiva. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda; la corte d'appello aveva confermato sia il diniego di ammissione delle prove sia l'inammissibilità della domanda. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi, ma la Corte ha definito la causa in rito: ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, ove la sentenza risulti dichiarata come notificata nel ricorso; la successiva produzione documentale è stata ritenuta tardiva e non idonea a sanare l'omissione. È stata inoltre esclusa l'operatività del principio che esonera dal deposito della sentenza notificata quando la pubblicazione sia avvenuta entro sessanta giorni prima della notifica del ricorso, perché nel caso concreto la pubblicazione era del 9 febbraio 2022 e il ricorso era stato notificato il 25 luglio 2022.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto decisivo che nel ricorso fosse stata dichiarata l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, con conseguente onere di depositare nei termini la copia recante la relata di notifica; tale onere non è stato adempiuto tempestivamente. La produzione successiva della sentenza con numero e data e della relata PEC è stata considerata tardiva. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto. Il ricorso è quindi stato chiuso con declaratoria di improcedibilità e con condanna economica a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica

    Se nel ricorso per cassazione si dichiara l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, sorge l'onere di depositare nel termine la copia della sentenza con la relata di notifica; l'omissione determina improcedibilità e non è sanabile con produzione successiva tardiva.

  • art. 372 c.c.

    La successiva produzione documentale non può essere utilizzata per recuperare tardivamente l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata, che ha condotto alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la trattazione e la decisione del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta, la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie, condannando i ricorrenti a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, tale affermazione fa sorgere un preciso onere di deposito della copia della sentenza recante la relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la mancanza comporta improcedibilità.
  • L'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. non può essere sanata mediante produzione documentale successiva e tardiva, neppure se la parte tenta di qualificare l'errore come mero refuso.
  • La sanzione di improcedibilità può operare anche quando la validità della notificazione della sentenza potrebbe essere discussa, se il problema processuale decisivo è il mancato assolvimento dell'onere documentale in cassazione.
  • Il principio secondo cui non è necessaria la produzione della sentenza notificata se la pubblicazione è avvenuta entro sessanta giorni prima della notifica del ricorso opera solo quando tale presupposto temporale sia effettivamente integrato.
  • Nel rito camerale accelerato, la definizione conforme alla proposta può comportare non solo la decisione in rito ma anche le conseguenze economiche sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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