Sentenza n. 14310/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: 1. – della determinazione di cui alla nota dell'azienda Sanitaria Locale Roma 2 del 26.04.2023, prot. n. 0080725/2023 [doc. n. 1], recante la «Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture Private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID-ANNO 2021», con la quale, unitamente ai prospetti dei computi effettuati, è stata trasmessa alla ricorrente, quale titolare della “Casa di Cura Karol Wojtyla”, la nota della Regione Lazio prot. n. U0357854 del 30.03.2023; 2. – della nota della regione Lazio-direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria -area remunerazione, budget e contratti – area risorse finanziarie del servizio sanitario nazionale prot. n. U0357854 del 30.03.2023, con la quale è stato comunicato alle AA.SS.LL. quanto segue: «Con riferimento al “Contributo una tantum 2021 (art. 1, comma 495, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020), si rappresenta, da ultimo, che l'Amministrazione regionale, avendo manifestato da sempre l'intento di riconoscere tale forma di ristoro alle strutture private accreditate per l'esercizio 2021, ha interessato i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze in merito alla proposta di provvedimento concessorio che si era inteso adottare ricevendo da quest'ultima indicazioni in merito alle modalità da rispettare qualora fosse stato possibile realizzare il suddetto stanziamento, anche e soprattutto in ordine alle procedure di fiscalità e contabilità da rispettare ai fini di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del SSR. A tale riguardo, si rappresenta che a seguito dell'espletamento delle procedure amministrative per la formazione del bilancio consolidato 2021, la Scrivente Direzione ha rilevato un sostanziale equilibrio economico di esercizio per il SSR, considerando anche gli ingenti costi sostenuti per la gestione dell'emergenza sanitaria registrati nell'anno 2021, nonché i costi sostenuti per il rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata accreditata di cui alla DGR n. 614/2020; un eventuale riconoscimento del contributo una tantum per l'esercizio 2021, nei termini e nell'ammontare stabiliti dall'art. 1, comma 495, Legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, non avrebbe trovato spazio nella necessità prevista ex lege di garantire al Servizio Sanitario Regionale l'equilibrio economico. Coerentemente con detta previsione fiscale-contabile i sopracitati Ministeri hanno considerato non attuabile nel bilancio di esercizio 2021 del SSR quanto previsto all'art. 1, comma 495, della Legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020» [cfr all.1 sub doc. n. 2]; 3. - di ogni altro atto che sia o possa considerarsi preparatorio, presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale al provvedimento su impugnato, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli altri provvedimenti richiamati o presupposti nei predetti provvedimenti ed agli stessi non allegati e, segnatamente, per quanto possa occorrere: (aa) il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute in merito alla proposta di provvedimento concessorio di detto «Contributo una tantum» che «si era inteso adottare» da parte della Regione Lazio; parere, allo stato, non cognito e per la cui acquisizione la ricorrente intende formalizzare apposita istanza di accesso, con riserva di proporre motivi aggiunti; (bb) la Determinazione della Regione Lazio-Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. n. G03384 del 13.03.2023, recante la definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID per l'anno 2021; (cc) della Determinazione della Regione Lazio- Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. G02725 del 28.02.2023, recante la definizione del valore della produzione riconoscibile per l'anno 2021 spettante alle strutture sanitarie accreditate con il SSR che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali [doc. n. 4]; (dd) della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1254/2022, recante approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale [doc. n. 5]; (ee) delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1041/2020, n. 1020/2021 e n. 295/2022, recanti l'assegnazione di contributi regionali per il ripiano delle perdite delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e dell'ASL relativi al mancato riconoscimento del contributo una tantum Covid 2021 e alla rideterminazione dei saldi delle prestazioni sanitarie, con richiesta di emissione di note di credito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota regionale del 30 marzo 2023 e la comunicazione dell'ASL del 26 aprile 2023, nonché gli atti presupposti, contestando il mancato riconoscimento del contributo una tantum previsto per il 2021 dall'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020. Ha dedotto: lesione dell'affidamento qualificato e violazione dei principi di ragionevolezza, certezza dei rapporti giuridici e buon andamento, assumendo di aver maturato l'aspettativa al riequilibrio del rapporto convenzionale; violazione dell'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà degli atti, in particolare quanto all'affermazione che il contributo avrebbe compromesso l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale. In corso di causa, la ricorrente ha emesso le note di credito richieste per le prestazioni ospedaliere e l'ASL ha riconosciuto e liquidato il contributo relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, oltre che infondato nel merito. Quanto alle prestazioni ospedaliere, la ricorrente, dopo interlocuzioni con le amministrazioni, ha emesso senza riserve le note di credito relative alle somme contestate e ha chiesto la rateizzazione del debito. Tali condotte sono state ritenute incompatibili con la prosecuzione della pretesa al contributo e indicative di una rinuncia implicita per facta concludentia. Il Collegio ha comunque osservato che il contributo non spettava, poiché la produzione della struttura aveva raggiunto il 130,36% del budget assegnato, superando la soglia del 90% prevista dalla disciplina applicabile; inoltre, la determinazione regionale di definizione dei saldi non era stata impugnata e il dato del fatturato proveniva dalla stessa ricorrente. Quanto alle prestazioni ambulatoriali, l'ASL ha riconosciuto e liquidato in corso di causa il contributo, determinando la sopravvenuta carenza di interesse; la ricorrente non aveva formulato censure specifiche sui criteri di calcolo né quantificato somme ulteriormente dovute o un pregiudizio residuo. Nel merito, il TAR ha escluso la lesione dell'affidamento, poiché l'art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020 attribuiva alla Regione una facoltà, fissava soltanto un limite massimo del 90% del budget e subordinava il beneficio alla garanzia dell'equilibrio economico del SSR. Le erogazioni provvisorie potevano quindi essere definitivamente quantificate dopo il bilancio consuntivo. Sono state respinte anche le censure relative a motivazione, istruttoria e partecipazione: gli atti indicavano i presupposti normativi e fattuali del mancato riconoscimento e la ricorrente non ha dimostrato specifiche omissioni istruttorie o un pregiudizio partecipativo. Il Collegio ha ritenuto non pertinente e generica la disparità di trattamento, riconoscendo la possibilità di regimi differenti tra Regioni nell'ambito delle rispettive competenze sanitarie. Sono state altresì disattese le censure di illegittimità costituzionale. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1, comma 495, l. 178/2020
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato [...] ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
La disposizione attribuisce alla Regione una facoltà e non riconosce alle strutture accreditate un diritto automatico al contributo; il 90% costituisce un limite massimo e il beneficio è subordinato al rispetto dell'equilibrio economico del SSR. Le erogazioni possono pertanto avere natura provvisoria ed essere rideterminate sulla base dei saldi definitivi.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
La disciplina del contributo si riferisce alle strutture private accreditate titolari di budget nell'ambito degli accordi e contratti stipulati ai sensi di tale disposizione.
art. 12-bis d.l. 51/2023, convertito dalla l. 87/2023
Le regioni [...] possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale [...] concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate [...] al fine di ristorare [...] i costi fissi [...] Tale contributo [...] non può superare il 90 per cento del budget assegnato [...] In caso di produzione [...] superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo.
La disciplina successiva consente un distinto contributo regionale, finanziato con risorse autonome regionali e subordinato a specifico provvedimento e rendicontazione; esclude il contributo quando la produzione supera il 90% del budget.
art. 3 l. 241/1990
In un'attività sostanzialmente vincolata, l'obbligo motivazionale è assolto mediante l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali dell'esercizio del potere.
artt. 7, 8, 10 e 11 l. 241/1990
Le censure partecipative non possono condurre all'annullamento in assenza di specifica dimostrazione dell'omissione rilevante e del concreto pregiudizio subito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per la trattazione della causa mediante collegamento da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
La disposizione è richiamata per la modalità di svolgimento da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una disposizione normativa attribuisce all'amministrazione la facoltà di riconoscere un contributo entro un limite massimo e subordina il beneficio alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario del servizio pubblico, essa non attribuisce al destinatario un diritto automatico alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate.
- Per i contributi destinati alle strutture sanitarie accreditate, il superamento della soglia massima di produzione prevista dalla disciplina applicabile esclude il riconoscimento del contributo, anche se l'amministrazione abbia effettuato precedenti erogazioni provvisorie.
- L'emissione senza riserve delle note di credito richieste dall'amministrazione e la richiesta di rateizzazione delle somme da restituire costituiscono comportamenti concludenti incompatibili con la prosecuzione della pretesa giudiziale al contributo e possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Il riconoscimento e il pagamento, nel corso del giudizio, della prestazione economica richiesta fanno venir meno l'interesse all'annullamento dell'atto originariamente negativo, salvo che il ricorrente deduca e dimostri una residua pretesa o uno specifico pregiudizio.
- In presenza di un'attività amministrativa vincolata o sostanzialmente vincolata, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante l'indicazione dei presupposti normativi e fattuali applicati; la contestazione generica di difetto di motivazione o istruttoria non è sufficiente.
- Non è configurabile un affidamento meritevole di tutela sulla conservazione di somme provvisoriamente erogate quando la disciplina applicabile rende evidente la natura facoltativa e condizionata del beneficio e prevede una verifica finale dell'equilibrio economico del servizio.
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