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Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm. per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 112 del 21.5.2025;

Giustizia amministrativa202600040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 112 del 21 maggio 2025, recante condanna della Regione al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario di un’automobile danneggiata dall’attraversamento della strada da parte di un gruppo di cinghiali aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Lagonegro la condanna della Regione Basilicata al pagamento di € 2.100,00, oltre interessi dal 21 settembre 2023, nonché delle competenze professionali e delle spese di lite in favore dell’avvocata dichiaratasi antistataria. La sentenza era stata notificata alla Regione il 21 maggio 2025. Poiché il titolo non era stato eseguito, il creditore e l’avvocata hanno proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 29 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio 2026, chiedendo il pagamento delle somme dovute. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, ed era stata depositata la certificazione attestante il passaggio in giudicato richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto la persistente inerzia della Regione. L’amministrazione, non costituitasi, non ha fornito prova dell’adempimento, neppure parziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto incontestato il perdurare dell’inadempimento, poiché la Regione non costituita non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto pagamento, totale o parziale, delle somme recate dal titolo esecutivo. Ha quindi dichiarato l’obbligo della Regione di eseguire la sentenza del Giudice di Pace entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Ha precisato gli importi dovuti: € 2.100,00 al creditore, oltre interessi legali dal 21 settembre 2023 fino al saldo; in favore dell’avvocata antistataria, € 775,00 per compensi, oltre interessi legali dal 21 maggio 2025, rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA secondo i criteri indicati in motivazione, nonché € 125,00 per spese vive, oltre interessi legali dal 21 maggio 2025. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’estinzione dei crediti. Il compenso del commissario è stato fissato in € 500,00, a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, ai fini del ricorso per ottemperanza, la certificazione attestante il passaggio in giudicato del titolo, depositata dai ricorrenti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo prima di poter procedere esecutivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso è stato ritenuto necessario per l’ammissibilità del ricorso.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della certificazione prodotta per attestare il passaggio in giudicato della sentenza azionata.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Prevede il rimborso forfettario del 15% sulle competenze professionali.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo

    È stato utilizzato per ritenere che IVA e CPA, sospese fino al pagamento dell’imponibile, debbano essere calcolate al momento del pagamento anche sugli interessi legali maturati.

  • art. 16 d.l. n. 41/1995, convertito nella l. n. 85/1995

    Richiamato per l’applicazione dell’IVA anche sulla CPA.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e sia stata prodotta la certificazione attestante il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
  • Quando l’amministrazione intimata non si costituisce e non dimostra l’avvenuto adempimento, totale o parziale, del titolo esecutivo, il perdurare dell’inottemperanza può essere ritenuto incontestato e il giudice può ordinare l’esecuzione delle prestazioni dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore mancato adempimento.
  • Le somme dovute a titolo di compensi professionali liquidati in favore dell’avvocato antistatario possono comprendere interessi legali, rimborso forfettario, CPA e IVA secondo l’ordine e i criteri indicati nel titolo e nella decisione di ottemperanza; gli accessori fiscali e previdenziali sospesi fino al pagamento dell’imponibile possono essere determinati anche sugli interessi maturati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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