Cassazione Civile, Ordinanza n. 10614/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della società contribuente contro l'intimazione di pagamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha posto quelle del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite nasce da un'intimazione di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2006, fondata su una cartella di pagamento presupposta. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'intimazione per mancata prova della notificazione della cartella. In appello la società di riscossione aveva dedotto che la cartella era stata notificata regolarmente presso la sede sociale, a mani del portiere dello stabile, e che in ogni caso la successiva richiesta di rateizzazione e il pagamento di alcune rate avrebbero dimostrato la conoscenza dell'atto e sanato eventuali vizi di notifica. La CTR ha però confermato l'annullamento ritenendo non provata la rituale notificazione e non dimostrata la rateizzazione. Con il ricorso per cassazione la società di riscossione ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 139, 145 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che per la notifica a persona giuridica presso la sede, con consegna al portiere, non era necessaria la raccomandata di avviso al destinatario; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115, 116 e 156 c.p.c. e 2697 c.c., contestando la mancata considerazione del fatto non contestato relativo alla rateizzazione e sostenendo che la prova della richiesta e dell'approvazione risultava dall'estratto di interrogazione telematica.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale/processuale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per vizi processuali
art. 139 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione di avvenuta notifica è richiesta solo per la notifica a persona fisica e non per la notifica a persona giuridica presso la sede
art. 145 c.p.c.
disciplina la notifica alle persone giuridiche presso la sede, mediante consegna al rappresentante, alla persona incaricata, ad altra persona addetta alla sede o al portiere dello stabile; in tal caso non è necessario l'avviso raccomandato richiesto per altre forme di notificazione
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari e di avviso di avvenuta notifica; la Corte ha escluso che fosse applicabile nella fattispecie il regime invocato dalla CTR
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedurre che la CTR avrebbe ignorato fatti non contestati
art. 116 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedurre errata valutazione delle prove documentali
art. 156 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per sostenere la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo sul riparto dell'onere della prova della rateizzazione e della conoscenza dell'atto
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale facendo valere il vizio di notifica dell'atto presupposto, oppure di impugnare anche l'atto presupposto
art. 384, comma 2, c.p.c.
ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio per mancanza di ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari a una persona giuridica, la disciplina applicabile è quella dell'art. 145 c.p.c.: la consegna presso la sede al portiere dello stabile è valida e non richiede, di per sé, l'invio dell'avviso di avvenuta notifica previsto per altre ipotesi notificatorie.
- Quando il vizio dedotto riguarda l'omessa o irrituale notificazione dell'atto presupposto, il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale; il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza del vizio notificatorio al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto successivo.
- La precisazione in cassazione delle norme violate non integra mutamento della domanda se resta identico il bene della vita e la medesima causa petendi sostanziale già dedotta nei gradi di merito.
- Il raggiungimento dello scopo o la sanatoria di un eventuale vizio di notifica presuppongono la dimostrazione del fatto rilevante; tuttavia, nella fattispecie, la Corte ha risolto la controversia sulla base della ritualità della notifica e non sulla sanatoria per conoscenza dell'atto.
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