Sentenza n. 1657/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della determina del Responsabile dell’Area Tecnico – Urbanistica Reg. gen. n. 208 del 7.8.2025 e Registro servizio n. 32 del 7.8.2025 (successivamente pervenuta) con cui è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi relativa all’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche di proprietà della società ricorrente, nella parte in cui ha recepito la prescrizione del camuffamento della stessa con un finto albero, disposta dai prodromici pareri resi dagli enti preposti; b) per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 0003804 del 7.8.2025, di trasmissione della predetta determina dell’Area Tecnico Urbanistica e dei pareri prodromici (successivamente pervenuta); c) per quanto possa occorrere, del verbale conclusivo della conferenza di servizi prot. n. 3601 del 29.7.2025 in parte qua (solo adesso conosciuto negli estremi e divenuto lesivo); d-e-f) del parere della Soprintendenza speciale per il P.N.R.R. prot. PNRR_UO6/21/07/20- 25/0020728-P del 21.7.2025, della proposta della Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Caserta e Benevento MIC_SABAP-CE/09/07/2025/0015888-P del 9.7.2025 e del parere della Commissione locale per il paesaggio di cui al verbale n. 2 del 19.6.2025, nella parte in cui hanno disposto la prescrizione del camuffamento dell’impianto con un finto albero (atti solo adesso conosciuti e divenuti lesivi); g) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi e relativi pareri paesaggistici, nella parte in cui prescrivono il camuffamento dell’infrastruttura mediante un finto albero di essenza autoctona
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la prescrizione paesaggistica di mimetizzazione dell’infrastruttura con un finto albero, deducendo: I) violazione del bando per l’assegnazione dei fondi PNRR nell’ambito del Piano Italia 5G ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, sul rilievo che l’impianto avrebbe dovuto ospitare gli apparati di tre operatori e che non sarebbero disponibili strutture artificiali idonee, munite delle necessarie certificazioni e compatibili con i tempi di attuazione del PNRR; II) violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia, poiché la Soprintendenza avrebbe già conosciuto, in un caso analogo, le difficoltà tecniche prospettate dalla ricorrente; III) invalidità derivata della determina comunale e della conclusione della conferenza di servizi in conseguenza dei vizi dei pareri paesaggistici presupposti. Nel corso del giudizio, l’istruttoria disposta dal TAR ha chiarito che la prescrizione riguardava un albero artificiale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre riferito che il capitolato del Piano Italia 5G non imponeva la provenienza europea dei materiali, salvo i profili relativi agli apparati attivi disciplinati dal golden power 5G.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato l’oggettiva impossibilità tecnica di rispettare la prescrizione, avendo allegato soltanto difficoltà relative al reperimento del prodotto, alle certificazioni, ai costi e ai tempi di consegna. È stato accertato che la prescrizione riguardava un finto albero e non un albero vero. Il Collegio ha rilevato che il bando PNRR non imponeva la provenienza europea dei materiali e che la ricorrente non aveva provato che i prodotti disponibili sul mercato internazionale fossero privi delle certificazioni CE necessarie per l’importazione e l’utilizzo in Italia, né che i tempi di approvvigionamento fossero incompatibili con la prescrizione. Le dedotte difficoltà sono state qualificate come valutazioni soggettive di convenienza economica e temporale, non come assoluta ineseguibilità tecnica; inoltre, la ricorrente avrebbe potuto attivarsi tempestivamente, essendo la prescrizione nota dall’agosto 2025. Il secondo motivo è stato respinto perché la ricorrente non aveva rappresentato nel procedimento autorizzatorio le difficoltà poi dedotte in giudizio né aveva proposto soluzioni alternative, limitandosi a richiamare interlocuzioni relative a un caso diverso. Il terzo motivo, di invalidità derivata, è stato respinto in conseguenza del rigetto dei primi due. Spese compensate per la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Il giudice può fissare sollecitamente la trattazione del merito in luogo della decisione immediata sulla domanda cautelare, quando tale definizione sia idonea a tutelare le esigenze cautelari.
art. 73 c.p.a.
memoria difensiva ex art. 73 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per il deposito della memoria difensiva conclusiva della ricorrente.
art. 146 d.lgs. 42/2004
autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004
Il procedimento autorizzatorio paesaggistico costituisce il contesto nel quale sono stati resi i pareri e imposta la prescrizione di mimetizzazione dell’infrastruttura.
artt. 1-bis e 2 d.l. 21/2012
vincoli circa la provenienza dei soli apparati "attivi" sono posti nel regolamento "golden power 5G"
I vincoli richiamati riguardano la notifica e il possibile esercizio dei poteri governativi in relazione a beni o servizi concernenti reti e servizi 5G; il giudice li considera non estesi, sulla base degli elementi acquisiti, al materiale di camuffamento dell’impianto.
art. 97 Cost.
Violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il motivo è stato respinto per mancata dimostrazione di un difetto istruttorio o di illogicità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Una prescrizione paesaggistica che imponga la mimetizzazione di un’infrastruttura mediante un manufatto artificiale è illegittima per impossibilità tecnica soltanto se il destinatario dimostra l’assoluta ineseguibilità della prescrizione; le difficoltà di reperimento, i maggiori costi o i tempi di approvvigionamento non dimostrati come oggettivamente incompatibili non sono sufficienti.
- L’onere di provare l’impossibilità tecnica di ottemperare a una prescrizione amministrativa grava sul privato che la deduce; non è sufficiente allegare, senza adeguati riscontri, l’assenza di prodotti conformi agli standard tecnici o l’incompatibilità dei tempi di fornitura con quelli del programma finanziato.
- La prescrizione paesaggistica non è resa illegittima dalla mera circostanza che la sua esecuzione comporti soluzioni progettuali più onerose o complesse, quando resti astrattamente e concretamente possibile reperire o realizzare una soluzione tecnica conforme.
- Le difficoltà tecniche ed economiche relative all’esecuzione di una prescrizione devono essere rappresentate dall’interessato nel procedimento autorizzatorio, insieme alle eventuali soluzioni alternative; la mancata interlocuzione procedimentale indebolisce la censura successivamente proposta in giudizio sul difetto di istruttoria.
- Il vizio di invalidità derivata della determinazione conclusiva della conferenza di servizi non può essere accolto quando siano infondate le censure rivolte ai pareri presupposti recepiti nell’atto conclusivo.
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