Sentenza n. 27/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. -OMISSIS-), pubblicata in data -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS- e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione in favore di parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 4.417,62.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 4.417,62 per abusiva reiterazione di contratti di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non sono state richieste le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha effettuato il pagamento dovuto; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta ottemperanza, in corso di causa, al giudicato civile. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato né l'originaria inerzia né il fatto che il pagamento fosse avvenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso; tali circostanze sono state quindi considerate provate in applicazione del principio di non contestazione. In assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza: giudicato, notifica della sentenza al domicilio reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro le amministrazioni. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari, con riduzione dei parametri per la semplicità e serialità dell'attività difensiva e per l'esito di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, ravvisando una possibile responsabilità erariale nella reiterata inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di giudicati relativi al risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 115, comma 1, c.p.c.
È richiamato per fondare, attraverso il principio di non contestazione, la rilevanza processuale dei fatti non contestati dall'Amministrazione costituita.
art. 39 c.p.a.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui il principio di non contestazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. 55/2014
Costituisce il parametro per la liquidazione delle spese legali, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, ma l'amministrazione può essere condannata alle spese sulla base della soccombenza virtuale se il ricorso era originariamente fondato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dei fatti posti a fondamento della domanda consente di applicare il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di un'amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'adempimento spontaneo dell'amministrazione successivo alla notifica del ricorso per ottemperanza non esclude, di per sé, la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, se l'inerzia precedente ha reso necessario il ricorso.
- La reiterata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di giudicati di condanna al pagamento di somme pubbliche può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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