Sentenza n. 620/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari) A. della determina n. 2625 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 29.05.2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 94250122028 prot. AGEA.ASR.2019.0990674 del 28.06.2019”; B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi); C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore,dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”; D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l'Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di rigetto della domanda di sostegno nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui ARGEA aveva rigettato la domanda di sostegno presentata nell’ambito della Misura 8, Sottomisura 8.3, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, nonché gli atti presupposti, le ulteriori determinazioni istruttorie e, ove occorrente, la clausola del bando che consentiva l’adozione di ulteriori disposizioni attuative mediante atti dell’amministrazione o dell’organismo pagatore. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ARGEA ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto di rigetto. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione della pretesa e cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, costituiva un provvedimento satisfattivo, almeno con riferimento all’attuale fase procedimentale, delle ragioni della ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato ARGEA alla loro rifusione. La spontanea rimozione dell’atto può giustificare una valutazione favorevole del comportamento processuale dell’amministrazione ai fini della quantificazione delle spese, ma non comporta, in assenza di un espresso accordo tra le parti, la loro radicale compensazione. È stata inoltre ritenuta priva di riscontro l’affermazione secondo cui il risultato sarebbe stato raggiunto anche senza il ricorso, poiché l’autotutela è intervenuta dopo la notifica e il deposito dell’impugnazione, proposta in prossimità della scadenza del termine per ricorrere. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato se assolto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il testo richiama l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa della parte ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo delle ragioni del ricorrente, rendendo non più attuale l’interesse alla decisione sull’impugnazione.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, non esclude di per sé la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La spontanea rimozione dell’atto può incidere sulla quantificazione delle spese, giustificando una liquidazione contenuta in ragione del comportamento processuale collaborativo dell’amministrazione, ma non comporta automaticamente la compensazione integrale delle spese in assenza di un espresso accordo tra le parti.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’affermazione dell’amministrazione secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato raggiunto anche senza il ricorso deve essere supportata da elementi concreti; non è decisiva quando l’autotutela sia intervenuta soltanto dopo la notificazione e il deposito dell’impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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