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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1498/2025 del 04/04/2025 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 1498/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, anziché presso quelli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, competente per l'amministrazione intimata. Poiché l'amministrazione non si è costituita, il vizio di nullità della notifica non è stato sanato ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della notifica del ricorso all'amministrazione intimata presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Ha assegnato al ricorrente il termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica e il successivo termine di 10 giorni per depositare la relativa documentazione. La decisione sulla domanda di ottemperanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 aprile 2026; non è stata quindi ancora definita la fondatezza della pretesa sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    La costituzione dell'amministrazione intimata può sanare il vizio di nullità della notificazione dell'atto introduttivo; in assenza di costituzione, la nullità permane.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La disciplina applicabile, come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, consente di disporre il rinnovo della notificazione senza il limite costituito dalla necessità che l'esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    Ha dichiarato illegittimo l'art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente all'espressione "se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante".

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso amministrativo è eseguita presso un ufficio dell'Avvocatura dello Stato territorialmente diverso da quello competente e l'amministrazione intimata non si costituisce, il vizio di nullità non è sanato ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a.; il giudice deve disporre il rinnovo della notificazione presso l'ufficio competente, assegnando i termini per il rinnovo e per il deposito della prova.
  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il rinnovo della notificazione previsto dall'art. 44, comma 4, c.p.a. non è subordinato alla verifica che l'esito negativo della notificazione dipenda da una causa non imputabile al notificante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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