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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6515 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La D. S.p.A. aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001, con cui erano state recuperate a tassazione maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA. L’accertamento riguardava, in particolare, l’indebita deduzione di costi derivanti da note di credito relative a canoni di locazione precedentemente fatturati e successivamente annullati, l’indebita detrazione dell’IVA sulle medesime note di credito e l’omessa fatturazione dei canoni di locazione dovuti dalla società controllata. Dopo il rigetto da parte della CTP e della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alle questioni IVA e alle sanzioni. Nel corso del giudizio ha però chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo stipulato con l’Amministrazione finanziaria una transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

La decisione

La Corte ha verificato, sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che la transazione fiscale era stata correttamente eseguita, con pagamento integrale e in unica soluzione degli importi dovuti secondo le modalità concordate. Ha inoltre rilevato che l’IVA non era stata oggetto di riduzione, in quanto costituente risorsa propria dell’Unione Europea. Poiché l’accordo transattivo aveva fatto venir meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le decisioni dei precedenti gradi sono state quindi caducate e non hanno acquisito efficacia di giudicato sulla pretesa tributaria. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3

    Obbligo di fatturazione dei canoni di locazione anche in assenza di riscossione del corrispettivo.

    La CTR aveva ritenuto applicabile tale disposizione, affermando che l’operazione imponibile dovesse essere fatturata anche se il corrispettivo non era stato effettivamente incassato.

  • Legge fallimentare, art. 182-bis

    Accordo di ristrutturazione dei debiti.

    La transazione fiscale è stata stipulata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale; la corretta esecuzione dell’accordo ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio tributario.

  • Legge fallimentare, art. 182-ter, comma 1

    Disciplina della transazione fiscale; l’IVA non può essere falcidiata in quanto risorsa propria dell’Unione Europea.

    La Corte ha ritenuto legittimo il pagamento dell’IVA senza riduzione, precisando che l’accordo transattivo non poteva comportare una falcidia dell’imposta.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la sopravvenuta composizione della controversia aveva eliminato l’interesse alla prosecuzione del processo.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio tributario, le parti definiscono la controversia mediante una transazione fiscale o un accordo di ristrutturazione correttamente eseguito, può venir meno l’interesse alla prosecuzione del processo e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle sentenze non ancora passate in giudicato e impedisce che esse producano un giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria.
  • Per ottenere tale esito non è sufficiente allegare l’esistenza dell’accordo: occorre dimostrarne la corretta esecuzione, inclusi il rispetto delle scadenze, delle modalità di pagamento e degli eventuali limiti previsti dalla legge.
  • In materia di transazione fiscale, l’IVA può essere soggetta a regole più rigide e, secondo la disciplina applicata dalla Corte, non può essere ridotta quando costituisce una risorsa propria dell’Unione Europea.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una vittoria nel merito del ricorso: il processo si chiude perché è venuto meno l’interesse delle parti, mentre l’esito economico deriva dall’accordo transattivo.
  • In assenza di specifiche richieste contrarie, la sopravvenuta definizione consensuale della controversia può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.

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