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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-141/23

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 13 novembre 2024. — Laurent Merlin e a. contro Commissione europea. — Ricorso per carenza – Aiuti di Stato – Politica comune della pesca – Finanziamenti a favore degli armatori che esercitano attività di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico – Denuncia – Ricevibilità – Presa di posizione da parte della Commissione – Carattere chiaro e definitivo della presa di posizione – Competenza della Commissione – Obbligo di agire. — Causa T-141/23

Giurisprudenza europea62023TJ0141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato un ricorso per carenza proposto da pescatori e dall’associazione LIFE contro la Commissione, accusata di non aver deciso su denunce di aiuti di Stato relativi alla pesca a impulsi elettrici nei Paesi Bassi. Ha distinto tra i finanziamenti connessi al FEP/FEAMP, per i quali ha ritenuto che la Commissione avesse già preso posizione in modo chiaro e definitivo, e gli aiuti nazionali denunciati, sui quali la Commissione non si era mai pronunciata. Per questi ultimi ha quindi accertato la carenza della Commissione e la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento 2015/1589. La domanda di ingiunzione è stata respinta perché il Tribunale non può ordinare direttamente all’istituzione di adottare un provvedimento.

Ricorso per carenza in materia di aiuti di Stato nel settore pesca: il Tribunale distingue tra finanziamenti FEP/FEAMP e aiuti nazionali denunciati e accerta la carenza della Commissione solo per questi ultimi.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse già preso posizione, in modo chiaro e definitivo, sulle denunce dei ricorrenti prima del ricorso; e, nel merito, se fosse tenuta ad agire ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 rispetto ai presunti aiuti di Stato nazionali denunciati, ossia a esaminare la denuncia e adottare una decisione ex articolo 4 di tale regolamento.

Principio di diritto

In un ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE, la carenza cessa se l’istituzione ha già preso posizione in modo chiaro e definitivo sulla richiesta, anche rifiutando motivatamente di agire o dichiarandosi incompetente. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso quanto ai finanziamenti rientranti nel FEP/FEAMP, perché la Commissione aveva già escluso la propria competenza e concluso l’esame; ha invece accolto il ricorso quanto agli aiuti nazionali denunciati, perché la Commissione non aveva mai preso posizione su tale parte delle denunce pur essendo tenuta, in presenza di una denuncia di presunti aiuti illegali o abusivi, a esaminare la questione e ad adottare una decisione ex regolamento 2015/1589. Il Tribunale non può peraltro ingiungere all’istituzione di adottare un atto entro un termine determinato.

Norme richiamate

  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articoli 107-109 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 794/2004
  • Regolamento (CE) n. 850/98
  • Regolamento (UE) 2019/1241
  • Regolamento (CE) n. 1198/2006
  • Regolamento (UE) n. 508/2014
  • Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso per carenza in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 265 TFUE proposto da pescatori francesi, olandesi e britannici e dall’associazione LIFE contro la Commissione europea. La controversia nasce da denunce relative a presunti aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di pescherecci impegnati nella pesca a impulsi elettrici, in un contesto segnato anche dall’applicazione delle norme della politica comune della pesca e dei fondi FEP/FEAMP.

Fatti e iter amministrativo

Nel marzo 2021 i ricorrenti hanno presentato alla Commissione denunce utilizzando il modulo previsto dal regolamento n. 794/2004. Le denunce contenevano due nuclei distinti:

  • finanziamenti concessi nell’ambito del FEP e del FEAMP a pescherecci a sfogliara olandesi addetti alla pesca a impulsi elettrici, ritenuti contrari alla regola del 5%;
  • diverse misure di aiuto nazionali, considerate aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

La DG "Concorrenza" ha risposto più volte tra aprile 2021 e febbraio 2023. In sintesi, ha sostenuto che i finanziamenti rientranti nel FEP/FEAMP dovevano essere esaminati secondo le regole proprie della PCP e non come aiuti di Stato, ritenendo inoltre di non ravvisare elementi per un esame più approfondito. Con lettera dell’8 novembre 2022 i ricorrenti hanno chiesto formalmente alla Commissione di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2015/1589. Con lettera del 14 febbraio 2023 la Commissione ha comunicato di aver terminato l’esame delle denunce e di voler chiudere il fascicolo.

Quadro normativo richiamato

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 265 TFUE, quale base del ricorso per carenza;
  • gli articoli 107-109 TFUE e l’articolo 108 TFUE, sul regime degli aiuti di Stato;
  • il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare gli articoli 4, 12, 15 e 24, paragrafo 2;
  • il regolamento (CE) n. 794/2004, per il modulo di denuncia;
  • i regolamenti relativi alla politica della pesca e ai fondi FEP/FEAMP, tra cui il regolamento (CE) n. 1198/2006 e il regolamento (UE) n. 508/2014;
  • il regolamento (UE) 2019/1241 e il precedente regolamento (CE) n. 850/98, in relazione alla regola del 5%.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il Tribunale doveva stabilire, da un lato, se il ricorso fosse ricevibile oppure se la Commissione avesse già preso posizione prima della proposizione dell’azione; dall’altro, se la Commissione fosse tenuta ad agire ai sensi del regolamento 2015/1589 in relazione alle misure denunciate. La questione centrale era dunque se vi fosse una vera omissione di statuire oppure un semplice rifiuto, già espresso, di adottare la decisione richiesta.

Ricevibilità: distinzione tra due categorie di misure

Il Tribunale ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’articolo 265 TFUE riguarda l’omissione di statuire o di prendere posizione, non l’adozione di un atto diverso da quello sperato dal ricorrente. Una presa di posizione può consistere anche in un rifiuto motivato o nella dichiarazione di incompetenza.

Sulla base degli scambi intercorsi, il Tribunale ha distinto due categorie:

  • i finanziamenti denunciati nell’ambito del FEP e del FEAMP;
  • gli aiuti nazionali denunciati.

Finanziamenti FEP/FEAMP

Per questi finanziamenti, il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva già affermato, nelle lettere del 16 aprile 2021, 22 novembre 2021, 9 settembre 2022 e infine 14 febbraio 2023, di ritenersi incompetente ad applicare il regolamento 2015/1589 e di considerare che le norme della PCP e dei fondi specifici prevalessero sulle regole sugli aiuti di Stato. La lettera del 14 febbraio 2023, letta alla luce degli scambi precedenti, è stata ritenuta una presa di posizione chiara e definitiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile in questa parte.

Aiuti nazionali denunciati

Diversa la conclusione per gli aiuti nazionali. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva letto in modo parziale le denunce, concentrandosi solo sui finanziamenti FEP/FEAMP e omettendo di esaminare la parte relativa agli aiuti nazionali. Né la lettera del 9 settembre 2022 né quella del 14 febbraio 2023 contenevano una presa di posizione su tali misure.

Anche l’argomento della Commissione, secondo cui uno degli aiuti nazionali era in realtà un aiuto esistente già autorizzato nel 2008, è stato ritenuto irrilevante perché mai comunicato ai ricorrenti durante la fase amministrativa e, in ogni caso, riferito solo a una delle misure denunciate. Il Tribunale ha quindi dichiarato ricevibile il ricorso nella parte relativa agli aiuti nazionali.

Merito: esistenza di un obbligo di agire

Quanto al merito, il Tribunale ha ricordato che, in materia di aiuti di Stato, la Commissione è tenuta ad agire quando riceve una denuncia sufficientemente circostanziata di aiuti illegali o abusivi. In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/1589, essa deve esaminare senza indebito ritardo la denuncia; ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, l’esame deve sfociare in una decisione ex articolo 4 del medesimo regolamento.

Poiché la Commissione era stata investita di denunce che segnalavano espressamente aiuti nazionali presumibilmente illegali e incompatibili con il mercato interno, e poiché non aveva né avviato alcuna delle iniziative previste né adottato una decisione, il Tribunale ha concluso che la Commissione si era trovata in situazione di carenza allo scadere del termine di due mesi dalla richiesta di agire.

Dispositivo e conseguenze processuali

Il Tribunale ha pertanto:

  • dichiarato che la Commissione è venuta meno agli obblighi derivanti dal regolamento 2015/1589 omettendo di agire per quanto riguarda i presunti aiuti di Stato indicati nella parte delle denunce dedicata agli aiuti incompatibili con il mercato interno e nel punto VI della lettera del 4 aprile 2022;
  • respinto il ricorso per il resto, cioè per la parte relativa ai finanziamenti FEP/FEAMP;
  • respinto la domanda di ordinare alla Commissione di adottare una decisione entro due mesi, perché il Tribunale non ha il potere di impartire ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione in un ricorso ex articoli 263 e 265 TFUE.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, ai fini dell’articolo 265 TFUE, conta non la soddisfazione del ricorrente ma l’esistenza di una vera presa di posizione dell’istituzione. Ribadisce anche che la Commissione, quando riceve una denuncia di aiuti di Stato, non può limitarsi a ignorare una parte delle misure dedotte: deve pronunciarsi sull’intero oggetto della denuncia, salvo che abbia già chiarito in modo espresso e definitivo i motivi dell’inerzia o dell’archiviazione.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statopolitica comune della pescaricevibilità del ricorso per carenzaprocedimento amministrativo della commissionespese processuali

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