Sentenza del 15/04/2019 n. 2325 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notifica. Procedura. Erroneita' numero civico. Vizio. Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello del contribuente è stato accolto. Il vizio della notificazione è stato riconosciuto, ma non come situazione di irreperibilità assoluta o relativa. Il collegio ha precisato che l'irregolarità avrebbe potuto essere superata mediante una successiva notificazione eseguita presso il numero civico corretto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione effettuata presso un numero civico errato. Il destinatario non era stato ricercato al corretto indirizzo e la notifica era stata trattata come se ricorresse un'irreperibilità assoluta o relativa. Il collegio ha ritenuto che l'erronea indicazione del numero civico non integrasse, di per sé, i presupposti né dell'irreperibilità assoluta prevista dall'art. 143 c.p.c. né di quella relativa disciplinata dall'art. 140 c.p.c. La notifica era quindi viziata, poiché avrebbe dovuto essere effettuata al numero civico corretto.
Norme richiamate
Art. 143 c.p.c.
notificazione nei confronti di persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
La disciplina dell'irreperibilità assoluta non è applicabile quando il destinatario sia semplicemente mancato al numero civico indicato per errore, ma il corretto indirizzo sia individuabile.
Art. 140 c.p.c.
La procedura prevista per l'irreperibilità relativa presuppone l'assenza del destinatario presso un indirizzo corretto e conosciuto, non un errore nell'indicazione del numero civico.
Massime di principio
- Un errore nel numero civico non equivale automaticamente a irreperibilità assoluta o relativa: occorre distinguere l'errore sull'indirizzo dalla reale impossibilità di reperire il destinatario.
- Prima di ricorrere alle forme speciali di notificazione, il notificante deve verificare con diligenza l'esattezza dell'indirizzo e del numero civico.
- Se il corretto indirizzo del destinatario è individuabile, la notifica effettuata a un numero civico errato può essere dichiarata viziata e non può essere giustificata mediante l'art. 140 o l'art. 143 c.p.c.
- Il vizio può, in determinate circostanze, essere superato attraverso una successiva notificazione correttamente eseguita, purché siano rispettate le regole applicabili e gli eventuali termini processuali.
- La validità della notifica deve essere valutata in concreto, considerando se l'errore abbia impedito la conoscenza dell'atto e se il destinatario fosse comunque facilmente individuabile.
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