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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23976/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 23/09/2021 che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado confermando condanne per traffico di stupefacenti. Le doglianze principali sono: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche "BlackBerry" (pin-to-pin) per assenza di rogatoria internazionale e per captazione/decriptazione svolta all'estero (Canada/Olanda); 2) inutilizzabilità/irregolarità delle intercettazioni ambientali (indicazione errata del luogo di esecuzione degli impianti e collocazione presso la Guardia di Finanza anziché presso la Procura); 3) vizi nell'identificazione degli imputati (riconoscimenti fotografici e valutazione delle testimonianze degli operanti); 4) dedotta violazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (ingente quantità) per mancanza di analisi quali-quantitativa dello stupefacente per taluni episodi; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) violazione del diritto di difesa per presunta decadenza della difesa di Xeca Altin in udienza; 7) per Koci, censura collegata all'uso delle intercettazioni come unico elemento a carico, con riflessi sul concordato in appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi di D'Elia Alfio, Xhydollari Blerim e Xeca Altin (rigetto nel merito) e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Koci Klodian (manifestamente infondato), condannando i ricorrenti alle spese processuali ove previsto. Il rigetto si fonda su consolidata giurisprudenza secondo cui: l'acquisizione della messaggistica BlackBerry in modalità "pin to pin" non richiede rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute o instradate tramite nodi/connettività in Italia e i flussi sono stati registrati in Italia; la decriptazione estera è distinta dalla captazione; l'errore materiale indicante la collocazione degli impianti è stato ritenuto tale e non invalida le intercettazioni; la valutazione dell'identificazione e dell'aggravante per ingente quantità è stata ritenuta congrua alla stregua del quadro probatorio (intercettazioni, conversazioni, sequestro di 15 kg in episodio collegato, arresto all'estero e attribuzione di PIN). Inoltre è stato ritenuto legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi. Di conseguenza nessuna delle doglianze ha determinato l'annullamento o la riforma favorevole delle pronunce di merito.

Norme richiamate

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Disciplina generale delle intercettazioni: la captazione di flussi comunicativi è regolata dal codice; la Corte considera l'acquisizione della messaggistica pin-to-pin soggetta alla disciplina delle intercettazioni quando il flusso è captato in Italia

  • art. 266-bis cod. proc. pen.

    Regole specifiche sulle intercettazioni telematiche; le censure sull'uso di dati telematici sono state ritenute infondate quando il flusso dati è stato convogliato e registrato in Italia

  • art. 268, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulle intercettazioni ambientali e sulle modalità tecniche: l'errore materiale relativo alla indicazione del luogo di installazione degli impianti è stato qualificato come refuso non idoneo a inficiare la utilizzabilità delle registrazioni se correttamente mostrata la sostanza procedurale

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Consente attività di acquisizione e trasformazione di dati informatici per renderli intellegibili; la Corte distingue la fase di captazione dalla fase di decriptazione che può essere svolta tramite collaborazione del produttore estero

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Distinzione tra comunicazioni in corso (intercettazioni) e documenti informatici già memorizzati: la Corte ribadisce che l'intercettazione riguarda il flusso in atto

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Aggravante per ingente quantità di sostanza stupefacente: la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di analisi diretta del materiale per alcuni episodi, l'aggravante possa essere desunta da collegamenti logico-temporali e dalla prova del sequestro massivo in episodio connesso

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di traffico di stupefacenti contestata ai ricorrenti; la Corte ha confermato la responsabilità sulla base del compendio probatorio

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regole sulla testimonianza indiretta: la Corte ricorda che le limitazioni non si estendono quando gli ufficiali/agentI riferiscono indagini condotte da forze locali straniere, purché qualificati e individuati

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Tutela del diritto di difesa e rinuncia al mandato: la Corte ha ritenuto che non sia provato alcun pregiudizio per Xeca Altin quando la presunta decadenza non ha determinato attività processuali pregiudizievoli e l'imputato è stato successivamente rappresentato dal difensore di fiducia

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha verificato l'ammissibilità e la rilevanza dei motivi proposti e ha rigettato le doglianze come infondate o inammissibili

  • art. 727 e art. 729 cod. proc. pen.

    Norme sulle richieste di rogatoria internazionale: la Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza, esclude la necessità di rogatoria quando le comunicazioni sono avvenute o instradate in Italia e i flussi sono stati registrati in Italia

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante (recidiva specifica): la Corte di merito aveva escluso l'applicazione per alcuni imputati; la Cassazione conferma la valutazione di merito

Massime di principio

  • Le intercettazioni della messaggistica BlackBerry in modalità "pin-to-pin" non richiedono automaticamente una rogatoria internazionale se i flussi sono partiti o sono stati instradati e registrati in Italia; la decriptazione svolta all'estero è distinta dalla captazione
  • Un errore materiale nella indicazione del luogo tecnico di installazione degli impianti (es. menzione Guardia di Finanza invece di Procura) può essere sanato e non comporta di per se l'inutilizzabilità delle intercettazioni se la sostanza procedurale è dimostrata
  • L'identificazione di un imputato può essere ritenuta valida sulla base di un quadro probatorio complessivo (intercettazioni, conversazioni con nickname, intestazione di veicoli, testimonianze degli operanti, risultati di arresti/sequestri collegati), non solo su un singolo elemento
  • L'aggravante per 'ingente quantità' ex art. 80 d.P.R. 309/1990 può essere desunta anche da elementi indiziari e collegamenti logico-temporali con sequestri documentati in episodi correlati, purché il collegamento sia concreto e motivato
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi della personalità dell'imputato; la mera incensuratezza non è sufficiente dopo la riforma normativa
  • Le impugnazioni in Cassazione devono invocare i motivi espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; questioni di legittimità costituzionale o di principio possono essere sollevate ma non sempre sono ammissibili come motivo autonomo di ricorso

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