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Sentenza

Sentenza del 01/02/2017 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Piano di rientro del debitore - Enunciazione di rapporti sottostanti al provvedimento - Presupposto dell'imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un piano di rientro del debitore. Il punto centrale è stabilire se i rapporti sottostanti, richiamati o enunciati nel provvedimento monitorio, debbano essere autonomamente tassati in misura proporzionale ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. 131/1986, nonché quale natura abbiano gli interessi maturati sulla somma oggetto del piano di rientro.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta fondata. I rapporti sottostanti al decreto ingiuntivo, se enunciati nel provvedimento, rientrano nell'ambito dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. 131/1986 e devono essere tassati in misura proporzionale. Anche gli interessi maturati sulla somma dovuta sono soggetti a tassazione proporzionale, poiché hanno natura di interessi moratori, essendo diretti a risarcire il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Il decreto ingiuntivo, invece, è soggetto a imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986, in deroga al regime ordinario risultante dal combinato disposto dell'art. 37 del medesimo decreto e dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    I rapporti enunciati nell'atto sono soggetti all'imposta se ricorrono i presupposti di cui alle disposizioni relative all'imposta di registro.

    Quando un decreto ingiuntivo enuncia rapporti giuridici sottostanti, questi possono essere tassati autonomamente, purché ricorrano i presupposti dell'imposta di registro.

  • Art. 37, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Disciplina l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, costituendo il riferimento ordinario per la tassazione del decreto ingiuntivo.

  • Art. 8, comma 1, lettera b), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986

    Prevede il regime ordinario applicabile agli atti dell'autorità giudiziaria aventi contenuto patrimoniale, normalmente assoggettati a imposta proporzionale.

  • Art. 40, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nel caso esaminato determina l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo, nonostante la natura patrimoniale del provvedimento.

Massime di principio

  • Se un decreto ingiuntivo richiama o enuncia il rapporto contrattuale o obbligatorio che ne costituisce il fondamento, tale rapporto può essere tassato autonomamente ai fini dell'imposta di registro.
  • La tassazione del rapporto enunciato è distinta da quella del decreto ingiuntivo: il rapporto può essere soggetto a imposta proporzionale, mentre il decreto può essere soggetto a imposta fissa secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Gli interessi maturati per il ritardo nella restituzione di una somma di denaro sono normalmente qualificabili come interessi moratori e seguono, ai fini della registrazione, il trattamento del rapporto patrimoniale cui si riferiscono.
  • La mera presenza di un piano di rientro non esclude la tassazione del rapporto sottostante: occorre verificare il contenuto del decreto e accertare se il rapporto sia stato effettivamente enunciato.
  • Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra il contenuto del provvedimento giudiziario, il rapporto giuridico in esso richiamato, gli interessi richiesti e il regime specifico previsto dal d.P.R. 131/1986.

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