Ordinanza n. 613/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento emesso dal Responsabile SUAP del Comune di Marano di Napoli in data 30.01.2026 - R.U. n. -OMISSIS-di detta data, ad oggetto “ANNULLAMENTO E/O REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO di Divieto di prosecuzione all'utilizzo dell'infrastruttura per telecomunicazioni (impianto con potenza in singola antenna maggiore di 20 W) sita nel Comune di Marano di Napoli (NA) in Via -OMISSIS- - INWIT: I1528NA - VODAFONE: -OMISSIS-e Ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito della sentenza (7871/2025) del TAR della Campania sul ricorso n. 4861 del 2025 e della ordinanza del Consiglio di Stato n. 284 del 2026 - Riferimento pratica SUAP del Comune di Marano di Napoli (NA) - impresainungiorno.gov.it - ID “-OMISSIS--OMISSIS-”, notificato in data 30.01.2026; 2. di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti e di azione di risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Responsabile SUAP del Comune di Marano di Napoli di annullamento e/o revoca in autotutela del divieto di prosecuzione all'utilizzo di un'infrastruttura per telecomunicazioni e di ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 30 gennaio 2026, adottato in dichiarata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7871/2025 e dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 284/2026. Il provvedimento riguardava un impianto per telecomunicazioni con potenza in singola antenna superiore a 20 W e disponeva l'annullamento e/o la revoca in autotutela di un precedente divieto di prosecuzione all'utilizzo, nonché la demolizione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Il TAR ha rilevato profili di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, poiché alcune questioni riproposte, in particolare quella relativa alla formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica presentata da Inwit e comunicata in autocertificazione il 16 giugno 2025, erano già state esaminate nel precedente giudizio definito con la sentenza n. 7871/2025. Ha inoltre rilevato la pregiudizialità dell'appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato avverso tale sentenza, la cui decisione era stata fissata per il 14 maggio 2026. Infine, ha considerato che l'atto impugnato era stato adottato in dichiarata ottemperanza dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e che le questioni concernenti la sua esatta esecuzione dovevano essere proposte allo stesso Consiglio di Stato, anche ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. La cautela non è stata concessa perché il ricorso presentava profili di inammissibilità derivanti dalla riproposizione di questioni già esaminate nel precedente giudizio, nonché profili di pregiudizialità connessi all'appello pendente davanti al Consiglio di Stato. Inoltre, trattandosi di un provvedimento adottato in dichiarata esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, ogni contestazione relativa alla corretta esecuzione di tale ordinanza doveva essere sottoposta al giudice d'appello, ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La norma è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di demolizione e ripristino, senza ulteriore esame nel merito in questa fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
"Visto l'art. 55 cod. proc. amm."
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
art. 113, comma 1, c.p.a.
anche ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.
Le questioni inerenti alla corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato devono essere proposte davanti allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, quale giudice dell'ottemperanza.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorso ripropone questioni già esaminate in un precedente giudizio tra le medesime parti o relative al medesimo rapporto controverso, il giudice può rilevare profili di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, anche se la precedente pronuncia aveva affrontato la questione incidenter tantum.
- La pendenza dell'appello avverso la precedente sentenza può determinare la pregiudizialità del giudizio successivo, quando l'esito dell'appello incide sulle medesime questioni sostanziali dedotte nel nuovo ricorso.
- Le contestazioni concernenti l'esatta esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato devono essere proposte davanti al Consiglio di Stato stesso, quale giudice competente anche ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a.; il giudice di primo grado non può sostituirsi al giudice dell'appello nell'interpretazione e nell'attuazione della relativa misura cautelare.
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