Parere n. 161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Davide Santarcangelo contro il ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e nei confronti del signor Davide Antonio Cioffi per l’annullamento: - del decreto ministeriale MIUR del 5 febbraio 2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione; - del decreto ministeriale MIUR di concerto con Ministero della salute del 10 marzo 2014, n.220, recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; - della graduatoria alfanumerica di pubblicazione del punteggio riguardante la prova di ammissione alla facoltà di Medicina ed Odontoiatria, relativa all'anno accademico 2014/2015, pubblicata, in data 22.04.2014, sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, per la parte in cui il ricorrente non é stato collocato in posizione utile per l'ammissione ai corsi di studio presso l'Università degli studi di Roma "La sapienza"; - della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014, nella parte in cui il ricorrente non è stato collocato in posizione utile per l'ammissione ai corsi di studio presso l'Università degli studi di Roma "La sapienza", nonchè dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonchè, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; - degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie; - dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 - protocollo n. 562 - recante "calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015", ove si comunicano "le date di effettuazione delle prove di ammissione", a livello nazionale, per il giorno 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in "medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana" e, sempre in parte qua, nella parte in cui si devolvono "le modalità ed i contenuti della prova" a definizione successive mediante apposite decreto; - del bando di concorso indetto dall'Università degli studi di Roma "La sapienza" con D.R. n. 357/2014 e degli allegati, relative alle modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (corsi di laurea A,B,C,D Roma-Azienda Policlinico Umberto I) unico in Medicina e Chirurgia (Corsi di Laurea A,B,C,D- Roma-Azienda Policlinico Umberto I) Classe LM-41, (Corso di laurea E- Polo Pontino) Classe LM-41, Medicina e Chirurgia (Azienda Ospedaliera Sant'Andrea) Classe LM-41, Odontoiatria e protesi dentaria (Roma-Policlinico Umberto I) Classe LM-46 pubblicato in data 7 febbraio 2014; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale, anche non cognito; nonché, per l’accertamento, del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche in soprannumero, al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, afferente alla classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia - LM 41; con conseguente adozione di ogni più opportuno provvedimento idoneo a garantire il diritto del ricorrente alla immatricolazione al precitato corso di laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria dell'Università degli studi di Roma "La sapienza" - Policlinico Umberto I, ovvero presso le altre sedi universitarie indicate dal ricorrente nella domanda di ammissione; - ed in particolare, previa iscrizione con riserva ed anche in soprannumero del ricorrente al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, afferente alla classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia- LM 41 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza"- Policlinico Umberto I.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti relativi alla procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l’a.a. 2014/2015, nonché richiesta di ammissione anche in soprannumero presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale sulle modalità e sui contenuti della prova di selezione, il decreto interministeriale sulla determinazione dei posti, le graduatorie nazionale e di Ateneo, il calendario ministeriale e il bando dell’Università “La Sapienza”, deducendo la violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost., della regola dell’anonimato nelle prove concorsuali, dei principi di trasparenza, uguaglianza, non discriminazione e buon andamento, nonché la violazione del bando, del principio di proporzionalità, l’ingiustizia manifesta e l’eccesso di potere. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare e l’ammissione temporanea alla frequenza del corso, il Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria. Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, rappresentando di essersi immatricolato, a seguito dello scorrimento della graduatoria, presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro il 23 luglio 2015, di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 12 luglio 2021 e di non essersi mai iscritto presso “La Sapienza”.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse al ricorso deve consistere in un’utilità pratica, concreta e attuale e deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Nel corso del giudizio esso può venir meno per sopravvenienze di fatto o di diritto che rendano priva di qualsiasi utilità, anche strumentale, la decisione sulla fondatezza delle censure. Nel caso concreto, l’immatricolazione del ricorrente presso un altro Ateneo e il successivo conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia hanno eliminato l’utilità della pretesa di essere ammesso al corso presso “La Sapienza”. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla procedura selettiva.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
L’immatricolazione del ricorrente presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, intervenuta a seguito dello scorrimento della graduatoria, e il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia hanno fatto venir meno l’utilità pratica, concreta e attuale dell’accoglimento del ricorso volto all’ammissione presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Censure sulla procedura selettiva
Le doglianze relative alla violazione dell’anonimato, dei principi costituzionali di uguaglianza, trasparenza e buon andamento, nonché alla violazione del bando, della proporzionalità e all’eccesso di potere non sono state esaminate nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
artt. 3, 34 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure relative alla procedura di ammissione universitaria, ma non esaminati nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel ricorso amministrativo l’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione e deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.
- L’interesse a ricorrere consiste nell’utilità pratica, concreta e attuale che il ricorrente può ottenere dall’accoglimento dell’impugnazione; non è sufficiente l’interesse astratto al ripristino della legalità.
- La sopravvenienza di fatti o situazioni giuridiche che renda priva di qualsiasi utilità, anche meramente strumentale, la decisione sulla fondatezza del ricorso determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’avvenuto conseguimento del bene della vita sostanzialmente perseguito, anche attraverso un diverso percorso amministrativo o presso altra sede, può eliminare l’interesse alla decisione sull’impugnazione dell’originario diniego o mancato inserimento in graduatoria.
Improcedibilità del ricorso straordinario sulla procedura di ammissione a Medicina
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno studente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca, e contro l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il ricorso riguardava la procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l’anno accademico 2014/2015.
Atti impugnati e domanda
Il ricorrente aveva impugnato i decreti ministeriali relativi alle modalità e ai contenuti della prova e alla determinazione dei posti disponibili, il calendario ministeriale, il bando dell’Università “La Sapienza”, le graduatorie di Ateneo e nazionale, i relativi scorrimenti e gli ulteriori atti presupposti o consequenziali.
La domanda era volta all’annullamento degli atti e all’accertamento del diritto all’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia presso “La Sapienza”, anche in soprannumero e previa iscrizione con riserva.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva denunciato:
- la violazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione;
- la violazione della regola dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure concorsuali;
- la violazione dei principi di trasparenza, uguaglianza, non discriminazione e buon andamento;
- la violazione delle disposizioni del bando;
- la violazione del principio di proporzionalità;
- l’ingiustizia manifesta e l’eccesso di potere.
Sviluppo del procedimento
Con parere interlocutorio n. 2201 del 29 luglio 2015, la Sezione Seconda aveva accolto l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente il ricorrente alla frequenza del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e invitando il Ministero a trasmettere la relazione istruttoria.
A seguito dell’inerzia nella trasmissione della relazione, la Sezione Prima aveva sollecitato le parti, nel giugno 2024, a comunicare la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Il Ministero ha quindi trasmesso la relazione istruttoria, riferendo che il ricorrente non risultava titolare di una carriera scolastica presso “La Sapienza”, ma aveva soltanto pagato la tassa per sostenere la prova di accesso. Nella memoria del 29 luglio 2024 il difensore del ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorrente ha rappresentato di essersi immatricolato, a seguito dello scorrimento della graduatoria, presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro il 23 luglio 2015. Ha inoltre conseguito presso tale percorso la laurea in Medicina e Chirurgia il 12 luglio 2021 e, successivamente, ha iniziato a frequentare una scuola di specializzazione in Dermatologia e Venerologia presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.
Secondo la Sezione, tali circostanze hanno eliminato l’interesse alla decisione sulla domanda di ammissione presso “La Sapienza”. Il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo diretta al solo ripristino astratto della legalità, ma è finalizzato a risolvere una controversia tra il soggetto che assume di essere leso e l’amministrazione autrice dell’atto.
L’interesse a ricorrere deve tradursi in un vantaggio pratico, concreto e attuale e deve permanere fino alla decisione. Può venire meno per sopravvenienze di fatto o di diritto quando la pronuncia non sia più idonea a produrre alcuna utilità, neppure strumentale, per il ricorrente.
Decisione
Poiché il ricorrente aveva già ottenuto, presso un altro Ateneo, l’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia e aveva conseguito la relativa laurea, la Sezione ha ritenuto priva di utilità residua la decisione sulle censure rivolte alla procedura di ammissione presso “La Sapienza”.
Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le illegittimità dedotte.
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