Parere n. 1614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-, avverso ordinanza n. 335989 del 10/05/2023 di ingiunzione demolizione ripostiglio sovrastante pergolato e ingiunzione pagamento sanzione e ricorso per motivi aggiunti avverso l’ordinanza del Direttore del Settore Edilizia del Comune di -OMISSIS- PG n. 303859 del 2 maggio 2024, notificata il 10 maggio 2024, con la quale è stato disposto agli uffici comunali competenti ed alla Polizia Locale di procedere alla demolizione d’ufficio delle opere ritenute abusive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione di un ripostiglio e del soprastante manufatto qualificato come pergolato/tettoia, con irrogazione di sanzione pecuniaria, nonché contro la successiva ordinanza di demolizione d’ufficio.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente impugna l’ordinanza comunale PG n. 335989 del 10 maggio 2023, avente a oggetto la demolizione di un locale ripostiglio e del soprastante manufatto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di euro 14.620,00, nonché gli atti presupposti e il regolamento comunale sulle sanzioni pecuniarie. Con motivi aggiunti è impugnata l’ordinanza PG n. 303859 del 2 maggio 2024, con cui il Comune ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere. La ricorrente sostiene che il ripostiglio fosse assistito da un titolo edilizio risalente al periodo indicato negli atti e fosse stato dichiarato usabile con provvedimento podestarile del 1939; che il manufatto soprastante costituisse una pergotenda riconducibile all’edilizia libera; che le opere fossero anteriori all’entrata in vigore dell’art. 10, comma 2, della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004; e che non sussistesse la violazione della fascia di rispetto ferroviaria. Il Collegio, in assenza della relazione istruttoria ministeriale, esamina esclusivamente l’istanza cautelare e rileva la necessità di approfondire l’esistenza e il contenuto del titolo edilizio, il valore probatorio della dichiarazione di usabilità, la consistenza storica del manufatto, il regime urbanistico e vincolistico applicabile nel tempo e l’esatta individuazione della linea ferroviaria e della relativa fascia di rispetto.
Il parere
La Sezione accoglie l’istanza cautelare sotto il profilo del periculum in mora e sospende interinalmente l’efficacia dell’ordinanza comunale PG n. 303859 del 2 maggio 2024, limitatamente alla parte che dispone l’esecuzione materiale della demolizione. La demolizione determinerebbe infatti un’alterazione irreversibile dello stato dei luoghi e la perdita del bene materiale controverso, non integralmente reintegrabile anche in caso di successivo accoglimento del ricorso. Il Collegio non decide il merito e dispone un parere interlocutorio istruttorio, chiedendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una dettagliata relazione tecnico-amministrativa sull’intera vicenda. La relazione dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente per eventuali controdeduzioni, con congruo termine, e successivamente depositata entro tre mesi dalla comunicazione o notificazione del parere.
Osservazioni
Istanza cautelare - periculum in mora
La demolizione d’ufficio costituisce l’atto immediatamente preordinato all’esecuzione materiale dell’intervento e comporterebbe una definitiva alterazione dello stato dei luoghi. Il danno è concreto e non meramente eventuale, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito non consentirebbe l’integrale reintegrazione della situazione preesistente.
Istruttoria ministeriale
Le deduzioni difensive dell’Avvocatura comunale non possono sostituire la relazione istruttoria dell’amministrazione ministeriale competente prevista nel procedimento per ricorso straordinario. È necessaria una relazione tecnico-amministrativa completa, considerata la pluralità dei profili tecnici e amministrativi coinvolti.
Oggetto della relazione richiesta
La relazione dovrà chiarire l’esistenza e il contenuto del titolo edilizio risalente al periodo indicato negli atti, il valore probatorio della dichiarazione di usabilità del 1939, la consistenza storica del manufatto, il regime urbanistico e vincolistico applicabile nel tempo e l’esatta individuazione della linea ferroviaria e della relativa fascia di rispetto.
Contraddittorio sulla relazione
La relazione ministeriale dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni, prima del deposito nel procedimento.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario
La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
art. 10, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
La ricorrente deduce che le opere sarebbero anteriori all’entrata in vigore della disposizione; il Collegio ritiene necessario acquisire elementi istruttori sul regime urbanistico applicabile nel tempo, senza definire il merito della questione.
d.P.R. 1199/1971
Il procedimento per ricorso straordinario richiede la relazione istruttoria dell’amministrazione competente; le deduzioni difensive della parte resistente non sono ritenute sostitutive di tale relazione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’esecuzione materiale dell’atto impugnato può determinare una trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi o la perdita del bene controverso, il periculum in mora sussiste qualora l’eventuale successivo accoglimento del ricorso non consenta l’integrale reintegrazione della situazione preesistente.
- In presenza di un pericolo concreto di demolizione irreversibile, la tutela cautelare può essere limitata alla sospensione dell’efficacia dell’atto nella parte direttamente preordinata all’esecuzione materiale, senza anticipare la decisione sul merito.
- Nel procedimento per ricorso straordinario, le deduzioni difensive dell’amministrazione resistente non sostituiscono la relazione istruttoria dell’amministrazione ministeriale competente quando la controversia richiede accertamenti tecnico-amministrativi specifici.
- Quando la relazione istruttoria ministeriale contiene elementi decisivi per la definizione della controversia, essa deve essere previamente comunicata al ricorrente per consentire la presentazione di controdeduzioni entro un termine congruo.
Ricorso straordinario contro ordinanze comunali di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di -OMISSIS-, in materia di repressione di opere edilizie ritenute abusive. Il ricorso principale concerne l’ordinanza comunale PG n. 335989 del 10 maggio 2023, con cui è stata ingiunta la demolizione di un locale ripostiglio e del soprastante manufatto qualificato dall’amministrazione come pergolato o tettoia, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 14.620,00. Con motivi aggiunti è stata impugnata la successiva ordinanza PG n. 303859 del 2 maggio 2024, notificata il 10 maggio 2024, che ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere.
Premesse e ricostruzione dei fatti
Il procedimento comunale trae origine da un esposto presentato nel novembre 2020, seguito da sopralluogo e accertamento della Polizia Locale. Secondo il Comune, le opere consistono in:
- un manufatto ligneo con copertura posto sul terrazzo, di circa 4,16 per 2,79 metri;
- un locale accessorio in muratura, destinato a deposito o ripostiglio, posto al piano seminterrato, di circa 6,80 per 2,15 metri, realizzato mediante prolungamento del balcone e collegamento con il muro di confine.
L’amministrazione ha qualificato entrambe le opere come interventi di nuova costruzione realizzati senza titolo, su un edificio assoggettato a tutela urbanistica e situato in fascia di rispetto ferroviario.
Posizione della ricorrente
La ricorrente sostiene che il ripostiglio fosse assistito da un titolo edilizio risalente al periodo indicato negli atti e che fosse stato dichiarato usabile con un provvedimento podestarile del 1939. Quanto alla struttura soprastante, deduce che si tratterebbe di una pergotenda riconducibile all’edilizia libera.
La ricorrente afferma inoltre che gli interventi sarebbero anteriori all’entrata in vigore dell’art. 10, comma 2, della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004 e che non sussisterebbe alcuna violazione della fascia di rispetto ferroviaria.
Esame limitato alla cautela
Poiché al momento della decisione non era stata acquisita la relazione istruttoria ministeriale, la Sezione dichiara di poter esaminare soltanto l’istanza cautelare. Non viene quindi definita la legittimità delle opere, né viene risolta la controversia sulla loro qualificazione edilizia, sull’efficacia dei titoli storici o sull’applicazione dei vincoli urbanistici e ferroviari.
Periculum in mora
La Sezione ritiene integrato il periculum in mora. L’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti è infatti l’atto immediatamente preordinato alla demolizione materiale delle opere. La sua esecuzione produrrebbe una definitiva alterazione dello stato dei luoghi e la perdita irreversibile del bene materiale oggetto della controversia.
Il danno non è considerato meramente eventuale: anche un successivo accoglimento del ricorso nel merito non permetterebbe necessariamente di ricostituire integralmente la situazione precedente. Per questa ragione, la tutela cautelare è riconosciuta limitatamente alla parte dell’ordinanza che dispone l’esecuzione materiale della demolizione.
Necessità dell’istruttoria ministeriale
Il Collegio rileva che gli atti disponibili comprendono le deduzioni difensive dell’Avvocatura comunale, ma non la relazione istruttoria dell’amministrazione ministeriale competente, richiesta nel procedimento per ricorso straordinario. Le deduzioni della parte resistente non possono sostituire tale relazione.
La controversia presenta diversi profili tecnico-amministrativi che richiedono un approfondimento specifico, concernente:
- l’esistenza e il contenuto del titolo edilizio risalente al periodo indicato negli atti;
- la portata probatoria della dichiarazione di usabilità del 1939;
- l’effettiva consistenza storica del manufatto;
- il regime urbanistico e vincolistico applicabile nel tempo;
- l’esatta individuazione della linea ferroviaria interessata e della relativa fascia di rispetto.
Contraddittorio e ulteriori adempimenti
La relazione dovrà essere trasmessa previamente alla ricorrente, così da consentirle di presentare eventuali controdeduzioni entro un termine congruo. Dopo tale interlocuzione, la relazione dovrà essere depositata entro tre mesi dalla comunicazione o notificazione del parere.
Dispositivo
La Sezione accoglie l’istanza cautelare e sospende interinalmente l’efficacia dell’ordinanza comunale PG n. 303859 del 2 maggio 2024 limitatamente alla disposizione di esecuzione materiale della demolizione. Contestualmente adotta un parere interlocutorio istruttorio e richiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una relazione tecnico-amministrativa completa sull’intera vicenda. La decisione sul merito del ricorso è rinviata all’esito dell’istruttoria e del contraddittorio sulla relazione.
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