Cassazione Penale, Sentenza n. 7251/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero contestava l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. da parte del Tribunale di Firenze, sostenendo che tale esimente non fosse applicabile a reati realizzati mediante reiterazione della condotta e/o a reati necessariamente abituali e che il Tribunale non avesse valutato correttamente la fattispecie in relazione alla continuazione ex art. 81 c.p. (periodo temporale di un anno e cinque mesi, pluralità di condotte, gravitaà delle singole azioni, tipo di beni giuridici tutelati, intensità del dolo e conseguenze). L'imputazione riguardava una pluralità di atti di imbrattamento/danneggiamento (anche con il tag "Smog") di mezzi pubblici, facciate e beni storico-artistici tra aprile 2015 e settembre 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur richiamando il principio per cui l'art. 131-bis c.p. non si applica ai reati necessariamente abituali o a quelli eventualmente abituali posti in essere mediante reiterazione della condotta, la Corte ha altresì ricordato che le Sezioni Unite ammettono la possibilità di riconoscere la particolare tenuità in ipotesi di reati in continuazione solo dopo una valutazione complessiva e motivata degli indicatori rilevanti (natura e gravitaà degli illeciti, beni protetti, modalità esecutive, periodo temporale, intensità del dolo, ecc.). Nel caso concreto il Tribunale non ha svolto alcuna valutazione su tali elementi (in particolare sul periodo di tempo, sulla gravitaà delle condotte e sulla rilevanza dei beni storico-artistici), pertanto la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569 comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; non applicabile ai reati necessariamente abituali e agli eventuali abituali posti in essere mediante reiterazione della condotta, salvo che il giudice, tramite valutazione complessiva e motivata dei rilevanti indicatori, non ritenga comunque configurabile la tenuità.
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione di reati; l'esistenza della continuazione non impedisce automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità, ma richiede una specifica valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi della reiterazione.
art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento, di rinviare la causa per nuovo giudizio alla Corte d'Appello competente.
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione.
Norme penali indicate nel capo di imputazione (artt. 110, 733, 639 II e IV, 635 II cod. pen.)
Riferimenti normativi che individuano i reati contestati all'imputato (concorso di persone, deturpamento/imbrattamento, danneggiamento e relative aggravanti e circostanze).
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022; Sez. 7, Ordinanza n. 13379 del 12/01/2017)
Principi di diritto applicati: le Sezioni Unite hanno chiarito che la continuazione non esclude di per sé la possibilità di riconoscere la particolare tenuità, ma occorre una ponderata valutazione degli indicatori; altra giurisprudenza ha rilevato i limiti all'applicabilità dell'art. 131-bis nei casi di reiterazione significativa.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. non può essere automaticamente applicato a reati realizzati mediante reiterazione continuativa o a reati necessariamente abituali; tuttavia la continuazione non esclude di per sé il riconoscimento della particolare tenuità se la valutazione complessiva dei fattori lo giustifica.
- Il giudice che riconosce la particolare tenuità in presenza di più condotte in continuazione deve motivare puntualmente la valutazione sugli indicatori essenziali: durata della condotta, numero e gravitaà delle azioni, tipologia dei beni offesi, modalità e finalità, intensità del dolo e conseguenze.
- La mancata valutazione o la carente motivazione su tali elementi costituisce motivo di annullamento in Cassazione e comporta il rinvio per nuovo giudizio.
- In casi di reiterazione su un arco temporale significativo (anche inferiore a un anno e cinque mesi) la prudenza impone una valutazione rigorosa prima di applicare l'esimente della particolare tenuità.
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