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Sentenza

Sentenza n. 3978/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento − dell’Autorizzazione Unica (AU) ex art. 9, c. 10, D.Lgs. n. 190/2024 rilasciata dalla Provincia di Como, settore tutela ambientale e pianificazione del territorio, il 5 settembre 2025 con atto n. 505 al protocollo 43485, a Favero Energia s.r.l. p. IVA 03286070135 con sede in Milano (MI), via Giovanni Battista Pirelli n. 27, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Figino Serenza (CO), via Silvio Pellico, s.n.c.; − di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202504168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica provinciale per la realizzazione di tre impianti agrivoltaici, considerati come progetto unitario, in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l'autorizzazione unica deducendo tre gruppi di censure. Primo, ha denunciato la violazione dell'art. 60 della legge regionale Lombardia n. 12/2005, sostenendo che gli interventi in zona agricola potessero essere realizzati soltanto da imprenditori agricoli e che la società autorizzata, non proprietaria delle aree ma promissaria acquirente, fosse priva dei requisiti soggettivi e della legittimazione necessaria. Secondo, ha dedotto la violazione dell'art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater, del d.lgs. n. 199/2021, nonché dell'Allegato 13 del PREAC, sostenendo che l'area, pur collocata a meno di 500 metri da una zona industriale, fosse esclusa dalle aree idonee perché ricadente in un parco regionale sottoposto a vincolo paesaggistico; ha inoltre contestato l'assenza di una motivazione rafforzata e la mancata destinazione esclusiva dell'energia all'autoconsumo agricolo. Terzo, ha lamentato la violazione della disciplina sugli impatti cumulativi di cui all'Allegato V alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, assumendo che la Provincia avrebbe dovuto considerare il successivo progetto di potenziamento dell'impianto Figino 1, distante circa 300 metri. La società controinteressata ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata attivazione dei rimedi di cui agli artt. 14-quater e 14-quinquies della l. n. 241/1990, mancata partecipazione del Comune alle conferenze di servizi e omessa impugnazione di atti presupposti. È stata inoltre contestata l'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum di un'azienda agricola proprietaria o conduttrice di terreni adiacenti.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità riferite al ricorso del Comune. Ha ritenuto che il Comune, pur non avendo partecipato alle conferenze di servizi con un proprio rappresentante, avesse espresso reiteratamente e motivatamente il proprio dissenso, sicché era legittimato a impugnare l'atto conclusivo e i provvedimenti conseguenti. La previa attivazione dell'autotutela o dell'opposizione previste dagli artt. 14-quater e 14-quinquies della l. n. 241/1990 non costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità dell'azione giudiziaria. È stata invece dichiarata inammissibile l'azione dell'interveniente ad adiuvandum, poiché l'azienda agricola, direttamente incisa o comunque portatrice di un interesse personale all'impugnazione, avrebbe dovuto proporre ricorso principale entro il termine decadenziale. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la disciplina statale sugli impianti da fonti rinnovabili, qualificati come opere di pubblica utilità e ammessi nelle aree agricole, deroga ai requisiti soggettivi previsti dalla disciplina regionale sull'edificabilità agricola. La società aveva inoltre dimostrato la disponibilità delle aree mediante contratti preliminari registrati con effetti anticipati e autorizzazione a richiedere i titoli abilitativi; non era quindi necessaria la proprietà. Il secondo motivo è stato respinto perché le ipotesi di aree idonee previste dall'art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 sono autonome: la lettera c-quater non introduce un requisito paesaggistico aggiuntivo che escluda le aree già ricomprese nella fattispecie speciale della lettera c-ter. Il PREAC ha carattere orientativo e non può introdurre condizioni ulteriori rispetto alla disciplina statale; l'autoconsumo agricolo non è stato quindi interpretato come destinazione esclusiva dell'energia prodotta. Il terzo motivo è stato dichiarato tardivo nella parte riferita allo screening di VIA, poiché gli effetti cumulativi dovevano essere contestati impugnando tempestivamente la determinazione provinciale di screening, autonomamente lesiva. Nella parte riferita all'autorizzazione unica, la censura è stata respinta nel merito: al momento della chiusura dell'istruttoria il potenziamento di Figino 1 non era ancora realizzato né approvato, poiché il titolo derivante dalla PAS si era formato soltanto dopo il decorso del termine di sessanta giorni. Il ricorso è stato quindi respinto; il Comune è stato condannato a pagare euro 2.000,00 per ciascuna tra Provincia e società controinteressata, mentre le spese sono state compensate nei confronti dell'interveniente.

Norme richiamate

  • art. 14-quater l. 241/1990

    La previa richiesta di autotutela non è condizione di ammissibilità o procedibilità dell'impugnazione proposta dall'amministrazione dissenziente contro l'atto conclusivo della conferenza di servizi.

  • art. 14-quinquies l. 241/1990

    L'opposizione prevista dalla norma è un rimedio amministrativo per superare il dissenso tra amministrazioni e non preclude il successivo ricorso giurisdizionale dell'amministrazione dissenziente.

  • art. 60 l.r. Lombardia 12/2005

    I requisiti restrittivi per l'edificabilità in zona agricola non si applicano in modo ostativo agli impianti da fonti rinnovabili, ammessi dalla normativa statale quali opere di pubblica utilità e compatibili con la destinazione agricola.

  • art. 9, comma 3, d.lgs. 190/2024

    la documentazione da cui risulti la disponibilità delle risorsa o dell’area

    Per presentare l'istanza di autorizzazione unica è sufficiente dimostrare la disponibilità dell'area; non è necessaria la proprietà. Sono idonei anche contratti preliminari registrati con effetti anticipati e autorizzazione a richiedere i titoli abilitativi.

  • art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater, d.lgs. 199/2021

    Le fattispecie di aree idonee previste dalle due lettere sono autonome. La lettera c-quater ha carattere generale e residuale e non costituisce un requisito aggiuntivo applicabile alle aree già comprese nella fattispecie speciale della lettera c-ter.

  • art. 80, comma 5, l.r. Lombardia 12/2005

    Nel caso esaminato, l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica era il Parco regionale delle Groane, che aveva espresso parere favorevole con prescrizioni recepite nell'autorizzazione.

  • Allegato 13 PREAC, approvato con deliberazione regionale n. 7553 del 15 dicembre 2022

    è tale da consentire l’autoconsumo delle attività agro-silvo-pastorali

    Gli indirizzi dell'Allegato 13 hanno carattere orientativo e non prescrittivo; la previsione sull'autoconsumo non può essere interpretata come obbligo di destinazione esclusiva dell'energia prodotta.

  • Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/2006

    progetti esistenti e/o approvati

    Gli effetti cumulativi nella verifica di assoggettabilità a VIA devono essere valutati rispetto ai progetti esistenti o approvati al momento rilevante dell'istruttoria.

  • art. 8, comma 8, lettera c), d.lgs. 190/2024

    In presenza di vincolo paesaggistico, il titolo derivante dalla PAS per il potenziamento dell'impianto si consolida dopo il decorso di sessanta giorni; prima di tale momento il progetto non è ancora approvato ai fini della valutazione degli effetti cumulativi.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo

    Il promissario acquirente munito di disponibilità giuridica dell'area e autorizzato a richiedere i titoli abilitativi è legittimato a domandare il titolo edilizio.

Massime di principio

  • Un'amministrazione che abbia espresso in modo costante e motivato il proprio dissenso nel procedimento di conferenza di servizi è legittimata a impugnare l'atto conclusivo e i provvedimenti conseguenti, anche se non ha partecipato alle riunioni mediante un proprio rappresentante; la previa attivazione dell'autotutela o dell'opposizione previste dalla legge n. 241/1990 non costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità del ricorso.
  • La normativa statale che qualifica gli impianti da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità e ne ammette la realizzazione in aree agricole prevale sulle disposizioni regionali che subordinano l'edificabilità agricola a requisiti soggettivi connessi alla conduzione del fondo, purché siano realizzate le opere impiantistiche e quelle strettamente connesse autorizzate dalla disciplina speciale.
  • Per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto da fonti rinnovabili non è indispensabile la proprietà dell'area: è sufficiente la disponibilità giuridica della risorsa o del terreno, dimostrata anche mediante un contratto preliminare registrato con effetti anticipati e autorizzazione a richiedere i titoli abilitativi.
  • Le fattispecie di aree idonee previste dall'art. 20, comma 8, lettere c-ter e c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 sono autonome; la lettera c-quater non introduce un requisito paesaggistico aggiuntivo che renda inidonee le aree già ricomprese nella fattispecie speciale della lettera c-ter.
  • Gli indirizzi regionali relativi alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non possono introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla normativa statale quando abbiano natura meramente orientativa; l'indicazione dell'autoconsumo agricolo non implica necessariamente che l'energia prodotta debba essere destinata esclusivamente a tale autoconsumo.
  • La valutazione degli effetti cumulativi nella fase di screening di VIA deve riguardare i progetti esistenti o approvati al momento della conclusione dell'istruttoria. La determinazione di screening è autonomamente lesiva e deve essere tempestivamente impugnata per contestare omissioni relative agli impatti cumulativi riferibili a quella fase.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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