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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34235/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in appello per mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il ricorrente deduce che non è rimasto assente nel giudizio di primo grado (era comparso almeno in un'occasione) e che aveva invece eletto domicilio mediante procura sottoscritta digitalmente e inviata via PEC in data 3.7.2023, documento che la Corte d'appello non avrebbe considerato

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'elezione di domicilio, inviata via PEC e attestata dalla ricevuta di consegna e dal timbro dell'ufficio (data di ricezione 3.7.2023), non sia stata esaminata dalla Corte d'appello quando questa ha pronunciato l'inammissibilità. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per il proseguimento del giudizio

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma impone l'elezione di domicilio nei confronti degli imputati rimasti latitanti nel giudizio di primo grado; tuttavia, la Corte di Cassazione ha interpretato che, se risulta documentata e ricevuta via PEC un'elezione di domicilio anteriore o contestuale all'impugnazione, tale documentazione deve essere presa in esame e può colmare il presunto vizio che ha determinato l'inammissibilità

Massime di principio

  • La validità dell'elezione di domicilio può essere dimostrata mediante invio via PEC con ricevuta di avvenuta consegna e timbri dell'ufficio: i documenti allegati alla PEC devono essere considerati dal giudice che valuta l'ammissibilità dell'impugnazione
  • La mera affermazione della latitanza o della mancata elezione di domicilio da parte del giudice d'appello non è sufficiente se esistono prove documentali contrarie nel fascicolo di causa
  • In caso di contestazione sull'esistenza o tempestività dell'elezione di domicilio, è fondamentale conservare la ricevuta di PEC e ogni certificazione che attesti la ricezione da parte dell'ufficio destinario
  • La comparizione dell'imputato in primo grado può incidere sulla valutazione della presunta latitanza: occorre verificare e documentare le effettive partecipazioni al giudizio di primo grado
  • Se la Corte d'appello omette di esaminare documenti rilevanti prodotti con l'impugnazione (es. procura o elezione di domicilio via PEC), il rimedio è il ricorso per cassazione per vizio motivazionale e omessa valutazione di atti decisivi

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