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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9082 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di ritenute IRPEF applicate dal Comune di Catania sull'indennità supplementare di servizio. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, tra l'altro, che la domanda di rimborso fosse decaduta perché proposta oltre il termine di 18 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, applicabile ai dipendenti di enti locali. Il contribuente contestava invece il calcolo dell'imponibile e chiedeva un abbattimento ulteriore della base imponibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, poiché dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione processuale spettava esclusivamente a quest'ultima. Ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo applicabile il termine decadenziale di 18 mesi per la domanda di rimborso e rilevando che l'istanza, presentata il 18 novembre 1997 dopo la cessazione dal servizio del 31 dicembre 1993, era tardiva. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile per difetto del quesito di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio sul merito e la domanda di rimborso è stata rigettata, con condanna del contribuente alle spese di legittimità per Euro 1.800.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 ha portata generale e si applica a qualsiasi ipotesi di indebito tributario, comprese le ritenute alla fonte.

    Per i dipendenti di enti locali, la domanda di rimborso di imposte o ritenute non dovute è soggetta al termine decadenziale applicabile ai versamenti tributari; nella fattispecie il termine era di 18 mesi, poi elevato a 48 mesi dalla L. n. 133/1999 per il futuro.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37

    La disposizione riguarda esclusivamente le ritenute dirette operate dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti e non si applica al dipendente di un Comune.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, commi 1 e 2

    Disciplina il trattamento fiscale delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, inclusa la determinazione dell'imponibile sulle indennità di fine servizio. Le relative questioni non sono state esaminate nel merito perché la domanda era comunque decaduta.

  • L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5

    Ha elevato da 18 a 48 mesi il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma la modifica non era applicabile alla vicenda precedente.

  • Art. 2969 c.c.

    La decadenza relativa a termini indisponibili dalle parti può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disposizione, la censura per violazione di legge richiedeva un quesito di diritto e quella per vizio di motivazione un distinto momento di sintesi; la loro mancanza rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Prima di esaminare il merito di una richiesta di rimborso tributario occorre verificare il rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge applicabile al momento della presentazione.
  • Il termine di rimborso può variare in base alla natura del soggetto che ha effettuato la ritenuta: le ritenute operate da un ente locale non sono equiparabili alle ritenute dirette operate dallo Stato sui propri dipendenti.
  • Le modifiche legislative che allungano i termini di decadenza non si applicano automaticamente a situazioni già maturate o a domande presentate prima della loro entrata in vigore.
  • La decadenza tributaria può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se non tempestivamente eccepita dalle parti.
  • Quando la domanda è decaduta, le questioni sostanziali sul corretto calcolo dell'imposta o dell'imponibile possono rimanere assorbite e non essere esaminate.
  • Nei ricorsi per cassazione è necessario formulare con precisione i requisiti formali richiesti per ciascun tipo di censura; la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi può comportare l'inammissibilità del motivo.

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