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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-125/21

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 24 March 2022. — European Commission v Ireland. — Action for failure to fulfil obligations – Judicial cooperation in criminal matters – Mutual recognition of judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union – Framework Decision 2008/909/JHA – Failure to adopt the measures necessary to comply with the framework decision – Failure to notify to the European Commission. — Case C-125/21

Giurisprudenza europea62021CJ0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso della Commissione e dichiara che l’Irlanda non ha trasposto nei termini la decisione quadro 2008/909/JHA e non ha notificato le misure nazionali alla Commissione. La presenza di una normativa interna sul trasferimento dei condannati, fondata sulla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983, non basta a escludere l’inadempimento. La valutazione dell’obbligo va compiuta con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine del parere motivato, senza considerare sviluppi successivi.

Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione e notifica della Framework Decision 2008/909/JHA sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali di condanna a pena detentiva.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se l’Irlanda, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, avesse adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/JHA e se avesse adempiuto all’obbligo di notificare alla Commissione il testo di tali misure; in subordine, se l’esistenza di una disciplina nazionale preesistente, adottata sulla base della Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate, potesse escludere l’inadempimento.

Principio di diritto

La Corte afferma che uno Stato membro viola gli obblighi derivanti dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/JHA quando, allo scadere del termine fissato nel parere motivato, non ha ancora adottato integralmente le misure nazionali necessarie per trasporla e non ne ha notificato il testo alla Commissione; né può invocare una disciplina interna ispirata alla Convenzione del 1983 se tale disciplina non è stata notificata come atto di trasposizione e non assicura, con chiarezza, precisione e vincolatività, la piena conformità alla decisione quadro. Le modifiche intervenute dopo tale scadenza sono irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’inadempimento.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 29, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/JHA
  • Articolo 3 della decisione quadro 2008/909/JHA
  • Articolo 10 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione della decisione quadro 2008/909/JHA

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE contro l’Irlanda, in materia di cooperazione giudiziaria penale e riconoscimento reciproco delle sentenze di condanna a pena detentiva. La Corte deve verificare se lo Stato membro abbia rispettato gli obblighi di trasposizione e notifica previsti dalla decisione quadro 2008/909/JHA.

Contesto normativo

La decisione quadro 2008/909/JHA ha come obiettivo quello di stabilire le regole per il riconoscimento e l’esecuzione, da parte di uno Stato membro, delle sentenze penali che impongono pene detentive o misure privative della libertà, al fine di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata. L’articolo 29 imponeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie entro il 5 dicembre 2011 e di trasmettere alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio il testo delle disposizioni di recepimento.

La causa è anche inserita nel quadro delle disposizioni transitorie del Protocollo n. 36, richiamato per spiegare l’applicabilità dei poteri della Commissione ex articolo 258 TFUE agli atti del settore della cooperazione di polizia e giudiziaria penale adottati prima del Trattato di Lisbona.

Fatti e fase precontenziosa

La Commissione aveva invitato gli Stati membri, nel 2014, a notificare le misure nazionali di recepimento degli atti dell’Unione in materia penale adottati prima del Trattato di Lisbona. Poiché non aveva ricevuto alcuna notifica dall’Irlanda quanto alla decisione quadro 2008/909/JHA, ha inviato una lettera di messa in mora nel gennaio 2019 e, successivamente, un parere motivato nel luglio 2019.

L’Irlanda ha sostenuto, in risposta, che stava preparando le misure di recepimento e che disponeva già di una normativa nazionale sul trasferimento delle persone condannate, adottata in attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Ha inoltre affermato che un disegno di legge di trasposizione completa era stato approvato dal Governo e sarebbe stato pubblicato nell’agosto 2021.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte ha esaminato in sostanza due profili:

  • se, alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato, l’Irlanda avesse effettivamente adottato le misure necessarie per conformarsi integralmente alla decisione quadro;
  • se la normativa interna preesistente, basata sulla Convenzione del 1983, potesse essere considerata sufficiente come trasposizione, anche in assenza di una specifica notifica alla Commissione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui, in un ricorso ex articolo 258 TFUE, l’esistenza dell’inadempimento va valutata con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato; gli sviluppi successivi non possono essere presi in considerazione.

Nel caso di specie, è pacifico che, alla scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato del 26 luglio 2019, l’Irlanda non aveva adottato misure idonee a trasporre integralmente la decisione quadro 2008/909/JHA. La successiva approvazione del disegno di legge nel 2021 è quindi irrilevante.

Quanto alla normativa nazionale fondata sulla Convenzione del 1983, la Corte rileva anzitutto che essa non era stata notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, della decisione quadro. Inoltre, la notifica delle misure di trasposizione deve contenere informazioni sufficientemente chiare e precise da consentire alla Commissione di verificare se lo Stato membro abbia effettivamente adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dall’atto dell’Unione.

La Corte sottolinea anche che, quando una decisione quadro è destinata a creare diritti per gli individui, la sua attuazione deve avvenire con forza vincolante inequivoca e con il grado di specificità, precisione e chiarezza richiesto dal principio di certezza del diritto. Nel caso concreto, la normativa irlandese adottata sulla base della Convenzione del 1983 non conteneva alcun riferimento alla decisione quadro 2008/909/JHA e, secondo la stessa Irlanda, non disciplinava molte delle sue specificità tecniche, limitandosi a consentirne l’applicazione nello "spirito".

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’Irlanda, non avendo adottato entro il termine prescritto le leggi, regolamenti e disposizioni amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/JHA e non avendone notificato il testo alla Commissione, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale atto.

Di conseguenza, la Corte accoglie il ricorso della Commissione e condanna l’Irlanda alle spese.

Principi affermati

  • La verifica dell’inadempimento in un ricorso ex articolo 258 TFUE va effettuata con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine del parere motivato.
  • La mera esistenza di una disciplina nazionale ispirata a una convenzione internazionale non equivale alla trasposizione di una decisione quadro dell’Unione.
  • La notifica delle misure di recepimento deve essere sufficientemente completa e precisa da consentire alla Commissione di controllare la piena attuazione dell’atto dell’Unione.
  • Gli atti di trasposizione di una decisione quadro che attribuisce diritti ai singoli devono essere chiari, precisi e vincolanti per soddisfare il principio di certezza del diritto.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalemutuo riconoscimento delle decisioni penaliesecuzione delle pene detentiveinadempimento degli stati membrinotifica delle misure di trasposizione

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