Cassazione Penale, Sentenza n. 2700/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma lamentando violazione di legge penale e vizio di motivazione, chiedendo la riqualificazione del fatto come "di lieve entità" ex disciplina dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il motivo si fondava in particolare sul dato ponderale ristretto (45,877 g di hashish, ritenuto dal ricorrente inferiore alla soglia indicata dalla giurisprudenza di legittimità) e sulla circostanza che la cessione non avrebbe dovuto essere considerata come attività commerciale organizzata o particolarmente offensiva.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato non solo la quantità (che poteva consentire la preparazione di molteplici dosi) ma anche i "mezzi, modalità e circostanze dell'azione": l'individuo aveva commesso il fatto durante gli arresti domiciliari, si erano osservati numerosi andirivieni presso l'abitazione e la cessione a una pluralità di soggetti (anche documentata da chat), elementi idonei a escludere la riconduzione alla fattispecie di lieve entità. Il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna e l'addebito delle spese processuali al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Norma penale che punisce il traffico e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la questione centrale era se possa applicarsi la disciplina della "fatto di lieve entità" per la riduzione della pena
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (richiamato in giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale sull'applicabilità della fattispecie minore anche quando il reato è commesso sotto particolare misura cautelare; la Corte ha ritenuto che la misura cautelare (arresti domiciliari) non precluda automaticamente la qualificazione come fatto lieve, ma va valutata nel concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina la condanna alle spese per il ricorso rigettato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149
Decisione di legittimità richiamata dal ricorrente che aveva riconosciuto la riconducibilità alla fattispecie lieve fino a un quantitativo indicativo (menzionato in sentenza come 386,93 g). La Cassazione ha comunque ritenuto che il precedente non fosse sovrapponibile al caso concreto e che occorre valutare anche altri elementi
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, Quinci (non mass.)
Precedente che mostra come la condizione di arresti domiciliari non escluda di per sé la possibilità di qualificare il fatto come minore; la Corte d'appello doveva tuttavia valutare le circostanze concrete
Massime di principio
- La valutazione della "fatto di lieve entità" non dipende esclusivamente dal mero dato ponderale: la quantità è un parametro importante ma va integrata con l'analisi dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione.
- Devono essere valutate le concrete capacità operative del soggetto e le relazioni con il mercato (quantità movimentata in un arco temporale, numero di assuntori riforniti, rete organizzativa, modalità adottate per eludere controlli).
- La circostanza di aver commesso il reato durante gli arresti domiciliari non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la fattispecie di lieve entità, ma costituisce un elemento rilevante nella valutazione complessiva della non occasionalità e dell'offensività.
- Elementi fattuali diretti (osservazioni di andirivieni, cessioni ripetute a più acquirenti, elementi documentali come chat) rafforzano l'argomentazione della commercialità e dell'organizzazione, ostando alla qualificazione come fatto lieve.
- I precedenti di legittimità fissano parametri orientativi (soglie quantitative) ma non sono vincolanti in senso assoluto: la loro applicazione richiede verifica di sovrapponibilità fattuale e contestuale.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe documentare l'assenza di capacità di marketing/ricapito (assenza di ripetitività nell'arco temporale, numero limitato di acquirenti, assenza di elementi organizzativi) per sostenere la tesi del fatto di lieve entità.
- Il giudice del merito ha ampia discrezionalità valutativa: ragioni motivazionali chiare e non contraddittorie sulle "modalità e circostanze" rendono la decisione difficilmente sindacabile in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →