Cassazione Civile, Ordinanza n. 07844/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento relativo ad accisa sull'energia elettrica prodotta per gli anni dal 2009 al 2014, contestando l'insussistenza dei presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995. Dopo il rigetto in primo e in secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale prevedeva la definizione di ogni posizione creditoria e debitoria e l'abbandono del contenzioso fiscale pendente, e che la transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie della controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., applicando l'art. 390 c.p.c. nel testo vigente, che non richiede la notifica della rinuncia alla controparte. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, in ragione dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Norma richiamata quale base dell'esenzione dall'accisa contestata nell'atto impugnato.
art. 391 c.p.c.
Consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 390 c.p.c.
È applicabile nel testo vigente e non richiede la notifica della rinuncia alla controparte.
art. 35, comma 6, legge n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022
È richiamato per individuare il testo attualmente vigente dell'art. 390 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude che trovi applicazione quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo quando ricorrono i presupposti di legge.
- La disciplina vigente della rinuncia al ricorso per cassazione non richiede la notifica dell'atto alla controparte.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- In presenza di un accordo di ristrutturazione omologato che definisce il contenzioso e giustifica la chiusura della lite, le spese possono essere compensate.
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