Sentenza del 24/11/2016 n. 23987 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per il 1992. L'accertamento aveva recuperato a tassazione costi ritenuti fittizi, collegati ad acquisti di olio d'oliva apparentemente proveniente da società italiane, ma secondo l'Ufficio di origine extracomunitaria. Il principale motivo di ricorso riguardava la validità della motivazione per relationem dell'avviso, fondato anche su segnalazioni e verbali relativi a soggetti terzi non conosciuti dalla contribuente. L'Agenzia sosteneva che, per un avviso emesso prima dello Statuto del contribuente, fosse sufficiente indicare l'atto richiamato e renderlo accessibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell'avviso, affermando che anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e delle successive modifiche legislative, la motivazione per relationem era valida solo se gli elementi richiamati erano effettivamente conosciuti dal contribuente. Quando il rinvio riguarda verbali relativi a soggetti terzi, l'Amministrazione deve dimostrare la conoscenza effettiva e tempestiva di tali documenti; non è sufficiente che il contribuente potesse semplicemente procurarseli. Poiché nel caso concreto i documenti non erano stati portati a conoscenza della società e il loro contenuto era necessario per integrare la motivazione dell'avviso, l'atto risultava illegittimo. Le questioni relative al merito della pretesa tributaria sono rimaste assorbite. La Corte ha inoltre escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato dalla contribuente, per mancanza di prova che le altre sentenze riguardassero esattamente le medesime operazioni. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 1990, art. 3
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa.
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi efficacemente. Il rinvio ad altri documenti è ammissibile solo se tali documenti sono conosciuti dal destinatario e se il loro contenuto essenziale è conoscibile in modo effettivo e tempestivo.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e devono indicare gli atti richiamati, allegandoli o riproducendone il contenuto essenziale, salvo che siano già conosciuti dal contribuente.
La norma ha rafforzato l'obbligo di trasparenza e conoscibilità degli elementi posti a fondamento dell'accertamento. La Corte ha ritenuto che un analogo principio di effettiva conoscibilità fosse già ricavabile dalla disciplina previgente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L'obbligo motivazionale deve essere assolto già nell'atto impositivo, con un grado di determinatezza e intelligibilità sufficiente a consentire al contribuente di contestare sia l'esistenza della pretesa sia il suo ammontare.
D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1
Ha introdotto, per gli avvisi relativi alle imposte sui redditi, l'obbligo di allegare l'atto richiamato o di riprodurne il contenuto essenziale, salvo che il contribuente ne abbia già integrale e legale conoscenza.
La disposizione ha positivizzato il requisito della conoscenza effettiva degli atti richiamati nella motivazione dell'accertamento.
Codice di procedura civile, art. 327
Termine lungo per l'impugnazione delle sentenze.
Il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine lungo, non essendo idonea a far decorrere il termine breve la notificazione della sentenza effettuata presso l'ufficio periferico dell'Agenzia quando questa era rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Codice di procedura civile, art. 325
Termine breve per proporre impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
Quando l'Amministrazione è difesa dall'Avvocatura dello Stato, la sentenza deve essere notificata presso quest'ultima affinché inizi a decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato per relationem non è valido se richiama documenti non conosciuti dal contribuente e indispensabili per comprendere le ragioni della pretesa.
- Per i documenti relativi a soggetti terzi, l'Amministrazione deve provare la conoscenza effettiva e tempestiva da parte del contribuente; la mera possibilità di ottenere accesso agli atti non è sufficiente.
- La motivazione dell'accertamento deve contenere fin dall'origine elementi concreti, intelligibili e sufficienti a permettere la contestazione dell'an e del quantum della pretesa fiscale.
- L'assenza di allegazione del documento richiamato non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre anche dimostrare che il documento era sconosciuto e che il suo contenuto era necessario per integrare la motivazione.
- Il giudicato esterno può incidere su un diverso processo tributario solo se è provata l'identità dei fatti, delle operazioni e della pretesa fiscale oggetto delle precedenti decisioni.
- Quando l'Amministrazione finanziaria è rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve deve essere effettuata presso l'Avvocatura competente.
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