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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17735/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo una società creditrice aveva ottenuto l’ammissione al passivo, in chirografo, di un credito risarcitorio di euro 100.000 oltre interessi, derivante dalla perdita di investimenti in prodotti finanziari di una società poi fallita. Il tribunale aveva ritenuto provati i fatti costitutivi del credito sulla base della non contestazione: la società finanziaria operava senza abilitazione, i contratti erano nulli e la società di fatto, tramite i propri soci, aveva consapevolmente programmato e attuato l’operazione abusiva traendone profitto, con conseguente responsabilità extracontrattuale. I ricorrenti per cassazione hanno articolato otto motivi: 1) incompatibilità del magistrato che aveva già svolto funzioni di giudice delegato nel collegio dell’opposizione; 2) tardività dell’opposizione, decadenza dai mezzi di prova e tardività delle note difensive; 3) insussistenza della responsabilità extracontrattuale in capo alla società di fatto, soggetto diverso dalle persone fisiche e asseritamente inesistente all’epoca dei fatti; 4) doglianza analoga al terzo motivo; 5) necessità di un previo accertamento di una macro-società/holding di fatto per imputare la responsabilità; 6) erronea applicazione della disciplina fallimentare sull’estensione del credito sociale ai fallimenti dei soci, sostenendo che il creditore avrebbe agito impropriamente anche come creditore particolare; 7) violazione del principio di par condicio per l’ammissione dello stesso credito in più passivi; 8) erronea applicazione del principio di non contestazione e delle presunzioni con riferimento a fatti relativi a un terzo (la società finanziaria).

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: l’asserita incompatibilità del giudice andava fatta valere con ricusazione; la censura sul termine era infondata perché l’opposizione era tempestiva e i termini processuali si prorogavano se scadevano di sabato; le doglianze su prove e note erano generiche; la responsabilità extracontrattuale della società di fatto era accertata in fatto e non richiedeva un precedente titolo penale né la dimostrazione di una pretesa inesistenza della società; la necessità di un accertamento di holding di fatto era estranea alla ratio decidendi; l’art. 148, terzo comma, legge fall. giustificava l’estensione dell’ammissione del credito al fallimento del socio; la censura sulla duplicazione del credito restava assorbita; il principio di non contestazione era correttamente applicato anche nel procedimento di verifica del passivo, con la precisazione che opera come tecnica di semplificazione della prova e non è escluso dalla posizione del curatore. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    opposizione allo stato passivo

    regola il rimedio esperibile contro l’ammissione o l’esclusione dal passivo.

  • art. 97 legge fall.

    comunicazione del decreto

    dal suo ricevimento decorre il termine per proporre opposizione.

  • art. 99 legge fall.

    opposizione allo stato passivo

    introduce il giudizio di opposizione con un atto processuale impugnatorio soggetto ai termini del codice di rito.

  • art. 147 legge fall.

    richiamato nel motivo sul fallimento della società di fatto

    la censura è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi perché la responsabilità è stata accertata direttamente in capo alla società di fatto e ai soci.

  • art. 148, terzo comma, legge fall.

    il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei singoli soci

    legittima l’ammissione del credito nel passivo del socio illimitatamente responsabile per l’intero importo già ammesso nel fallimento sociale.

  • art. 149 legge fall.

    la doglianza che lo richiama è stata ritenuta in parte inammissibile e in ogni caso infondata.

  • art. 52 legge fall.

    richiamato nei motivi sulla imputazione della responsabilità e sulla verifica del passivo.

  • art. 93 legge fall.

    richiamato nel motivo sulla pretesa duplicazione dell’ammissione del credito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla composizione del collegio, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 155 c.p.c.

    si applica al termine per proporre opposizione, con proroga al primo giorno seguente se la scadenza cade di sabato.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione consente di ritenere provati i fatti non specificamente contestati; opera anche nella verifica del passivo fallimentare.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi sulla responsabilità e sulla prova.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi sul riparto dell’onere probatorio e sulla prova della responsabilità/del danno.

  • art. 2043 c.c.

    base della responsabilità extracontrattuale ascritta alla società di fatto e ai soci.

  • art. 2046 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non ritenuto decisivo ai fini del rigetto.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo contro l’uso delle presunzioni, ma la Corte ha valorizzato la non contestazione più che il ragionamento presuntivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e, se necessario, trascrivere gli atti rilevanti; la mancanza rende la censura inammissibile.

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata.

  • art. 52 c.p.c.

    la mancata astensione del giudice incompatibile va fatta valere con ricusazione nei termini di legge.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato quale fondamento processuale del principio di non contestazione nel rito ordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’incompatibilità del giudice che abbia già svolto funzioni nel procedimento fallimentare non determina di per sé nullità deducibile in cassazione: salvo il caso di interesse proprio e diretto, la parte deve far valere la questione con l’istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo si applicano le regole processuali sui termini, sicché il termine che scade di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
  • Le censure in cassazione che investono l’utilizzo di prove o la tempestività di deduzioni difensive devono essere specifiche e autosufficienti; in mancanza di indicazione degli atti e del concreto rilievo decisorio, il motivo è inammissibile.
  • La responsabilità extracontrattuale può essere accertata indipendentemente da un accertamento penale e può essere imputata anche alla società di fatto quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto insindacabile se motivata, l’esercizio in comune dell’attività, i conferimenti, l’alea comune e l’affectio societatis.
  • Il principio di non contestazione è una regola processuale generale, applicabile anche alla verifica del passivo fallimentare: i fatti allegati e non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione senza ulteriore prova.
  • Nel fallimento della società, il credito già ammesso come credito sociale si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili, secondo la disciplina espressa dell’art. 148, terzo comma, legge fallimentare.
  • La doglianza che non investa la reale ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formalmente prospetta violazioni di legge o vizi motivazionali.
  • In cassazione, l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve essere contrastata trascrivendo o almeno sintetizzando gli atti rilevanti su cui il giudice di merito ha fondato la ritenuta non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProveInadempimentoResponsabilità della PA
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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