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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12252 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il diniego della definizione agevolata, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate non potesse negare il condono perché precedenti sentenze definitive della CTP di Salerno avevano dichiarato illegittimi un fermo amministrativo e un'iscrizione ipotecaria fondati su alcune delle stesse cartelle. Secondo il ricorrente, tali pronunce avrebbero accertato, con efficacia di giudicato, sia la regolarità del condono sia l'inesistenza o l'irregolarità della pretesa tributaria, rendendo applicabili gli artt. 2909 e 324 c.c. La controversia riguardava inoltre il mancato pagamento del saldo del condono, dopo il versamento della sola prima rata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il diniego della definizione agevolata. Ha stabilito che le precedenti sentenze, pronunciate in giudizi contro l'agente della riscossione ai quali l'Agenzia delle Entrate non aveva partecipato, riguardavano esclusivamente la legittimità delle misure cautelari e non accertavano in modo vincolante la regolarità definitiva del condono. Il giudicato non poteva quindi essere fatto valere contro l'Agenzia, estranea a quei giudizi. Inoltre, la definizione agevolata è subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto: il versamento della sola prima rata, seguito dall'omesso pagamento del saldo o delle rate successive, impedisce il perfezionamento della sanatoria. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    La definizione agevolata dei carichi di ruolo produce effetti solo se il contribuente versa integralmente quanto dovuto secondo le modalità previste; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente.

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità del giudicato opera nei confronti delle parti, dei loro eredi e aventi causa. Non può normalmente pregiudicare un soggetto rimasto estraneo al giudizio, soprattutto quando il nuovo giudizio richieda un autonomo accertamento.

  • Art. 324 c.p.c.

    Individua i presupposti della cosa giudicata formale; la definitività della precedente sentenza non comporta automaticamente la sua efficacia sostanziale nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al processo.

  • Art. 24 Cost.

    Il giudicato riflesso deve rispettare il diritto di azione e di difesa: non è ammissibile che una decisione resa senza la partecipazione di un soggetto gli arrechi un pregiudizio giuridico senza possibilità di contraddittorio.

  • Art. 111 Cost.

    Il principio del contraddittorio impedisce di estendere automaticamente gli effetti pregiudizievoli di un giudicato a soggetti rimasti estranei al processo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'ampiezza dell'accertamento compiuto dal giudice tributario; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che le precedenti decisioni avessero ad oggetto principalmente le misure cautelari e non il perfezionamento del condono.

Massime di principio

  • Il pagamento parziale di una definizione agevolata, anche se comprende la prima rata, non perfeziona il condono quando la legge richiede il versamento integrale; l'omesso o tardivo pagamento delle rate successive comporta il diniego della sanatoria.
  • Una sentenza definitiva ottenuta contro l'agente della riscossione non è automaticamente opponibile all'Agenzia delle Entrate, se quest'ultima non ha partecipato al giudizio e la nuova controversia riguarda un autonomo accertamento del rapporto tributario.
  • La decisione che annulla un fermo amministrativo o una formalità ipotecaria può dipendere da vizi propri della misura cautelare, come la mancata prova della notifica delle cartelle, senza accertare definitivamente l'estinzione del debito o la validità del condono.
  • L'efficacia riflessa del giudicato verso terzi è ammessa solo in casi limitati, quando il giudicato affermi una verità non suscettibile di diverso accertamento e il terzo non disponga di un diritto autonomo; non può comunque violare il diritto di difesa e il contraddittorio.
  • Nei contenziosi fiscali occorre distinguere tra la legittimità degli atti della riscossione e l'esistenza, validità o perfezionamento del credito tributario: l'esito favorevole sul primo profilo non implica necessariamente il riconoscimento del secondo.

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