Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 10 novembre 2023, n. 647.

Giustizia amministrativa202501899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa relativo al diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 10 novembre 2023, n. 647, con il quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo, come attestato dal decreto di esecutorietà del 22 gennaio 2024, ed era stato notificato all’Amministrazione il 7 febbraio 2024. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dimostrato di aver dato esecuzione al provvedimento. Il Ministero e gli uffici scolastici si sono costituiti con memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini rientri tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e sia quindi suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza. Ha accertato la definitività ed esecutività del decreto, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’Amministrazione non ha provato l’adempimento, le ha ordinato di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è tenuto all’incarico, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice, e non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e resa necessaria dall’inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, suscettibili di ottemperanza, rientra anche il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo perché non impugnato nei termini di legge.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e consente al giudice di ordinare l’adempimento e nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo; nel caso concreto tale termine era decorso senza che l’amministrazione avesse adempiuto.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario, ove non opposto nei termini e divenuto definitivamente esecutivo, rientra tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, il ricorrente deve dimostrare il titolo, la sua definitività o esecutorietà e la notificazione all’amministrazione; decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza adempimento, l’amministrazione deve provare l’avvenuta esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine giudiziale di adempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche scegliendolo tra dirigenti o funzionari dell’amministrazione diversa dall’organo ordinariamente competente all’attività di amministrazione attiva.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce, per il dipendente pubblico nominato, un obbligo di servizio, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice che lo ha nominato; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività può rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.