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Sentenza

Sentenza del 02/02/2016 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Terreno fabbricabile - Cessione a titolo oneroso - Plusvalenza - Accertamento sulla base del solo valore ai fini dell'imposta di registro - È illegittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cessione onerosa di un terreno fabbricabile e la determinazione di una presunta plusvalenza tassabile. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento sul solo valore del terreno dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e di quelle catastali. Il ricorrente sosteneva che tale valore non fosse sufficiente, da solo, a dimostrare l'esistenza e l'ammontare della plusvalenza ai fini delle imposte dirette.

La decisione

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta illegittima. In seguito all'entrata in vigore dell'articolo 5 del d.lgs. 147/2015, avente natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può costituire, da solo, la base per accertare una plusvalenza imponibile derivante dalla cessione del terreno. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare il maggior corrispettivo effettivamente percepito o la plusvalenza imponibile.

Norme richiamate

  • Articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

    La disposizione ha natura interpretativa e conseguentemente effetto retroattivo.

    Il valore definito o accertato ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali non può essere utilizzato autonomamente per determinare una plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette derivante dalla cessione di un terreno fabbricabile.

Massime di principio

  • Nella cessione di un terreno fabbricabile, il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta di registro non coincide automaticamente con il corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento di una plusvalenza sul solo valore dichiarato, accertato o definito per l'imposta di registro; deve acquisire ulteriori elementi che dimostrino l'effettivo maggior prezzo o guadagno.
  • La natura interpretativa e retroattiva della norma consente di applicare questo principio anche alle operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 147/2015, nei limiti delle controversie non definitivamente concluse.
  • La definizione del valore ai fini delle imposte indirette non comporta, di per sé, un riconoscimento del medesimo valore come prezzo effettivo della vendita ai fini della tassazione della plusvalenza.

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