Ordinanza n. 536/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1315 del 4 luglio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del giudice dell'ottemperanza relativa alle modalità di esecuzione del giudicato civile e all'incarico del Commissario ad acta
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1315 del 4 luglio 2022, il Commissario ad acta ha chiesto il differimento del termine per completare l'incarico, dopo avere ricevuto chiarimenti dal TAR con la precedente ordinanza n. 293 del 16 febbraio 2026. La banca ricorrente ha inoltre chiesto di integrare tali chiarimenti, sostenendo che l'importo di euro 7.968,53 indicato nella sentenza civile rappresentasse soltanto gli interessi maturati fino alla chiusura della fase istruttoria e che dovessero essere liquidati anche gli interessi moratori maturati fino al saldo effettivo.
La decisione
Il TAR ha concesso al Commissario ad acta un ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ritenendo congruo il differimento in ragione della necessità di ricostruire il quantum debeatur. Ha inoltre chiarito che il titolo giudiziale impone il pagamento della sorte capitale residua oltre agli interessi moratori maturandi fino al saldo effettivo. È rimasta ferma la precedente prescrizione secondo cui il Commissario deve verificare se il pagamento effettuato il 5 ottobre 2022 abbia integralmente soddisfatto la fattura n. 15/6 del 4 gennaio 2018, comprensiva degli interessi di mora maturati, liquidando alla banca soltanto l'eventuale residuo debito accertato. L'ordinanza non definisce definitivamente l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la determinazione del residuo dovuto richiede ulteriori verifiche contabili, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta per completare l'incarico.
- L'esecuzione di un titolo giudiziale relativo a un'obbligazione pecuniaria comprende, secondo il contenuto del titolo accertato dal giudice dell'ottemperanza, la sorte capitale residua e gli interessi moratori maturati fino al saldo effettivo, ferma la necessità di imputare e verificare i pagamenti già eseguiti.
- Il Commissario ad acta deve liquidare esclusivamente il debito residuo effettivamente accertato, dopo aver verificato se i pagamenti parziali dell'amministrazione abbiano integralmente soddisfatto il credito oggetto del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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