Cassazione Penale, Sentenza n. 39727/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Locri che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato. Contestava la corretta applicazione del d.P.R. n. 115/2002, denunciando che il Tribunale aveva ritenuto il superamento dei limiti reddituali sulla base di un modello 730 estratto dalla banca dati dell'anagrafe tributaria senza verificare la sottoscrizione o la regolare trasmissione da parte di un intermediario abilitato; sosteneva che i documenti presenti nelle banche dati non avrebbero valore di prova sicura e che l'amministrazione non aveva dimostrato l'effettiva percezione dei redditi rilevanti ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali nella modalità di impugnazione. Ha ritenuto che, pur essendo possibile impugnare il decreto di revoca richiesto dall'ufficio finanziario sia mediante ricorso diretto per cassazione (art. 113 d.P.R. 115/2002) sia mediante opposizione ai sensi dell'art. 99, l'atto impugnatorio presentato dalla difesa non è stato instaurato secondo le regole del rito penale applicabili al sub-procedimento sul patrocinio a spese dello Stato. In particolare il ricorso avrebbe dovuto essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza (ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p.) entro il termine di 20 giorni; invece il ricorso è stato notificato e successivamente depositato in Cassazione in forma non conforme e oltre i termini previsti. Perciò il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente la Corte ha rigettato la richiesta del Procuratore generale di annullare e trasmettere gli atti e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 113)
contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art. 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione
La Corte precisa che se la revoca è stata richiesta dall'ufficio finanziario l'interessato può optare tra il ricorso diretto per cassazione ex art. 113 e l'opposizione ex art. 99; tuttavia il ricorso per cassazione deve rispettare le forme e i termini previsti per i rimedi penali quando la materia è accessoria al processo penale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 112, comma 1, lett. d)
Disciplina le ipotesi nelle quali l'amministrazione finanziaria può chiedere la revoca del patrocinio a spese dello Stato; nel caso in esame la revoca era stata adottata su richiesta dell'Agenzia delle entrate, fatto che rende applicabile la possibilità di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 113.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 99, commi 1 e 4)
L'opposizione ai provvedimenti in materia di patrocinio deve essere proposta al Presidente del Tribunale (o della Corte) cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento; l'ordinanza che decide sull'opposizione è impugnabile in cassazione per violazione di legge entro 20 giorni dalla notifica (termini che, nei rapporti con il processo penale principale, si coordinano con le forme del rito penale).
art. 582 cod. proc. pen.
Stabilisce le modalità di deposito del ricorso per cassazione nel rito penale: il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti relativi al patrocinio, questa procedura è applicabile e la mancata osservanza della forma comporta inammissibilità.
artt. 581, 583 cod. proc. pen.
Comuni alle norme che regolano la proposizione e il deposito dei ricorsi in materia penale, richiamate per precisare le forme procedurali necessarie per impugnare le ordinanze che riguardano il patrocinio a spese dello Stato.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede che l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi dell'impugnazione comporti l'inammissibilità del ricorso; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso della Melis.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di disporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di condanna per oneri relativi a ricorsi inammissibili o procedure abusive; applicata per imporre alla ricorrente il versamento di Euro 1.000,00.
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata dalla ricorrente in ordine ai limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla valutazione probatoria dei documenti anagrafico-tributari ma ha deciso sul profilo processuale.
Massime di principio
- Se la revoca del patrocinio è stata richiesta dall'ufficio finanziario, l'interessato può scegliere tra proporre ricorso diretto per cassazione ex art. 113 d.P.R. 115/2002 oppure presentare opposizione ai sensi dell'art. 99; la scelta è consentita e non introduce disparità di trattamento.
- Le impugnazioni relative ai provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato, benché incidenti su un procedimento penale, richiedono il rispetto delle forme e dei termini propri del rito penale quando si tratta di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide l'opposizione: il deposito deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento entro il termine previsto (20 giorni), secondo gli artt. 581 e ss. c.p.p.
- La mancata osservanza dei modi e dei termini di impugnazione (notifica/deposito non conformi o tardivi) comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; errori procedurali non sono sanati da successivi depositi o richieste di trasmissione atti.
- Le controversie riguardanti l'ammissione o la revoca del patrocinio si considerano sub-procedimenti incidentali al processo penale principale e, quindi, per le fasi non specificamente disciplinate dal d.P.R. 115/2002 si coordinano con le disposizioni del processo penale, ivi comprese le regole sulle impugnazioni.
- La mera contestazione del valore probatorio di documenti estratti dall'anagrafe tributaria (es. modello 730) è questione di merito e va valutata nel corretto giudizio di opposizione; tuttavia, anche una valida contestazione di merito non può sopperire a vizi formali rilevanti sull'impugnazione.
- La competenza funzionale del giudice a conoscere dell'opposizione è definita dalle norme speciali (art. 99) e dal rapporto con il procedimento penale: il Tribunale civile non è competente a decidere opposizioni inerenti a provvedimenti adottati nel procedimento penale, salvo che le impugnazioni non siano state instaurate correttamente secondo le regole previste.
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