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Sentenza

Sentenza n. 840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1628/2023.

Giustizia amministrativa202308111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 1628/2023, nonché diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un’unità immobiliare sita in un edificio bifamiliare impugnava il diniego comunale di sanatoria ordinaria e la conseguente ordinanza di demolizione, deducendo in appello: error in iudicando e in procedendo; violazione degli artt. 36 d.P.R. 380/2001, 39 c.p.a. e 112 c.p.c.; lesione del diritto di difesa; difetto di istruttoria e motivazione; violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001; omessa pronuncia; violazione delle NTA del PGT comunale; invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione; violazione degli artt. 31, 32 e 34-bis d.P.R. 380/2001. L’appellante sosteneva, in particolare, che la dichiarazione del tecnico contenuta nella domanda di sanatoria fosse sufficiente ad attestare la doppia conformità dell’intervento. Contestava inoltre la descrizione e la qualificazione degli abusi, nonché la motivazione e l’istruttoria dell’ordinanza di demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il diniego di sanatoria perché l’interessato non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, essendosi limitato alla dichiarazione del tecnico contenuta nell’istanza, senza ulteriore documentazione probatoria. Il procedimento di accertamento di conformità è vincolato e l’onere di provare la conformità urbanistico-edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda grava integralmente sul richiedente. Essendo sufficiente una sola ragione legittima a sorreggere un provvedimento plurimotivato, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure contro il diniego. È stata respinta anche la censura di invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione, poiché il diniego presupposto è legittimo. Quanto all’ordinanza, il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che essa indicava gli abusi mediante rinvio per relationem al diniego e al verbale presupposto. Le opere eccedevano il limite del 2% e comprendevano aumenti volumetrici, riduzione delle distanze dalla strada, modifiche distributive e della scala esterna, alterazione della sagoma e aumento della superficie del sottotetto, trasformazione della destinazione d’uso da non abitabile ad abitabile e modifiche del piano seminterrato. Tali interventi, valutati globalmente e non atomisticamente, costituivano una trasformazione non consentita dell’organismo edilizio, eseguita in assenza del necessario titolo. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    «Il procedimento per la verifica di conformità ex articolo 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato»; «è interamente a carico della parte l’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità»

    Il diniego o il rilascio della sanatoria ordinaria dipende dalla verifica vincolata della conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza; la prova della doppia conformità grava sul richiedente.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La dichiarazione relativa alle tolleranze costruttive non ha superato, nel caso concreto, la necessità di dimostrare la doppia conformità delle opere oggetto della domanda di sanatoria.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’assenza del necessario titolo edilizio per una trasformazione non consentita dell’organismo edilizio legittima l’adozione dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    È richiamato tra i parametri normativi riguardanti la qualificazione delle opere abusive, senza che la sentenza sviluppi una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata mediante l’indicazione degli abusi e il rinvio per relationem al provvedimento di diniego e al verbale presupposto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego ha anticipato la ragione posta a fondamento del rigetto, ossia la mancata dimostrazione della conformità dell’intervento al momento della realizzazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione è stata adottata nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, l’amministrazione esercita un potere vincolato e il richiedente deve provare puntualmente la doppia conformità dell’opera, cioè la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento della realizzazione quanto al momento della presentazione dell’istanza; la mera dichiarazione contenuta nella domanda, non corroborata da ulteriori elementi, non è sufficiente quando la conformità storica dell’intervento non risulti dimostrata.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivi autonomi, la legittimità di una sola ragione sufficiente a sostenerlo rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe modificare l’esito della controversia.
  • L’ordinanza di demolizione può motivare l’individuazione degli abusi mediante rinvio per relationem al diniego di sanatoria e al verbale presupposto, purché tali atti consentano di comprendere con sufficiente precisione la consistenza e la qualificazione delle opere contestate.
  • Ai fini della verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia di una pluralità di opere, gli interventi devono essere valutati globalmente e non mediante una considerazione atomistica dei singoli lavori, quando il loro effetto complessivo evidenzi una trasformazione non consentita dell’organismo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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