Sentenza n. 840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1628/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 1628/2023, nonché diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario di un’unità immobiliare sita in un edificio bifamiliare impugnava il diniego comunale di sanatoria ordinaria e la conseguente ordinanza di demolizione, deducendo in appello: error in iudicando e in procedendo; violazione degli artt. 36 d.P.R. 380/2001, 39 c.p.a. e 112 c.p.c.; lesione del diritto di difesa; difetto di istruttoria e motivazione; violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001; omessa pronuncia; violazione delle NTA del PGT comunale; invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione; violazione degli artt. 31, 32 e 34-bis d.P.R. 380/2001. L’appellante sosteneva, in particolare, che la dichiarazione del tecnico contenuta nella domanda di sanatoria fosse sufficiente ad attestare la doppia conformità dell’intervento. Contestava inoltre la descrizione e la qualificazione degli abusi, nonché la motivazione e l’istruttoria dell’ordinanza di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il diniego di sanatoria perché l’interessato non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, essendosi limitato alla dichiarazione del tecnico contenuta nell’istanza, senza ulteriore documentazione probatoria. Il procedimento di accertamento di conformità è vincolato e l’onere di provare la conformità urbanistico-edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda grava integralmente sul richiedente. Essendo sufficiente una sola ragione legittima a sorreggere un provvedimento plurimotivato, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure contro il diniego. È stata respinta anche la censura di invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione, poiché il diniego presupposto è legittimo. Quanto all’ordinanza, il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che essa indicava gli abusi mediante rinvio per relationem al diniego e al verbale presupposto. Le opere eccedevano il limite del 2% e comprendevano aumenti volumetrici, riduzione delle distanze dalla strada, modifiche distributive e della scala esterna, alterazione della sagoma e aumento della superficie del sottotetto, trasformazione della destinazione d’uso da non abitabile ad abitabile e modifiche del piano seminterrato. Tali interventi, valutati globalmente e non atomisticamente, costituivano una trasformazione non consentita dell’organismo edilizio, eseguita in assenza del necessario titolo. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
«Il procedimento per la verifica di conformità ex articolo 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato»; «è interamente a carico della parte l’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità»
Il diniego o il rilascio della sanatoria ordinaria dipende dalla verifica vincolata della conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza; la prova della doppia conformità grava sul richiedente.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
La dichiarazione relativa alle tolleranze costruttive non ha superato, nel caso concreto, la necessità di dimostrare la doppia conformità delle opere oggetto della domanda di sanatoria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’assenza del necessario titolo edilizio per una trasformazione non consentita dell’organismo edilizio legittima l’adozione dell’ordinanza di demolizione.
art. 32 d.P.R. 380/2001
È richiamato tra i parametri normativi riguardanti la qualificazione delle opere abusive, senza che la sentenza sviluppi una distinta interpretazione della disposizione.
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata mediante l’indicazione degli abusi e il rinvio per relationem al provvedimento di diniego e al verbale presupposto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego ha anticipato la ragione posta a fondamento del rigetto, ossia la mancata dimostrazione della conformità dell’intervento al momento della realizzazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La decisione è stata adottata nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, l’amministrazione esercita un potere vincolato e il richiedente deve provare puntualmente la doppia conformità dell’opera, cioè la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento della realizzazione quanto al momento della presentazione dell’istanza; la mera dichiarazione contenuta nella domanda, non corroborata da ulteriori elementi, non è sufficiente quando la conformità storica dell’intervento non risulti dimostrata.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivi autonomi, la legittimità di una sola ragione sufficiente a sostenerlo rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe modificare l’esito della controversia.
- L’ordinanza di demolizione può motivare l’individuazione degli abusi mediante rinvio per relationem al diniego di sanatoria e al verbale presupposto, purché tali atti consentano di comprendere con sufficiente precisione la consistenza e la qualificazione delle opere contestate.
- Ai fini della verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia di una pluralità di opere, gli interventi devono essere valutati globalmente e non mediante una considerazione atomistica dei singoli lavori, quando il loro effetto complessivo evidenzi una trasformazione non consentita dell’organismo edilizio.
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