Cassazione Penale, Sentenza n. 14377/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha riformato in parte la decisione di primo grado, contestando: per Bellomo (i) la qualificazione come rapina aggravata in violazione dell'art. 628 c.p., per insussistenza dell'altruità del bene posto che l'autovettura era formalmente intestata a lui (sostiene che si sarebbe trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.); (ii) l'applicazione del reato di truffa (art. 640 c.p.) e la carenza dell'elemento soggettivo, prospettando alternativamente la sussistenza di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); (iii) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per Lezzi (i) censura della valutazione probatoria riguardo al riconoscimento della persona offesa e alla sua presenza nella rapina; (ii) censura sulla rideterminazione della pena e sul calcolo delle attenuanti generiche con riduzione inferiore a un terzo rispetto al primo giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze proposte attaccino la valutazione della prova e la persuasività della motivazione dei giudici di merito, profili non sindacabili in Cassazione salvo vizi estremi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). In ordine alla rapina la Corte ha condiviso la motivazione dei giudici di merito secondo cui, pur essendo stato conseguìto il passaggio di proprietà mediante condotte truffaldine, la vittima manteneva il possesso materiale del veicolo e la violenza è stata usata per conseguire un profitto ingiusto; le censure sulle truffe sono state ritenute inammissibili per dedursi per la prima volta in cassazione. Sui profili sanzionatori e attenuanti la Corte ha giudicato le censure generiche e infondate, confermando la discrezionalità del giudice del merito. Dichiarati inammissibili i ricorsi; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La Corte ha ritenuto compatibile la configurazione della rapina quando, pur essendo stato ottenuto un titolo giuridico (passaggio di proprietà) mediante raggiri, la violenza è stata impiegata per sottrarre il possesso materiale al soggetto offeso e assicurare il profitto ingiusto.
art. 393 cod. pen.
Richiamata nella censura difensiva come possibile ricaduta qualificatoria (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), la norma non è stata ritenuta applicabile dalla Corte in presenza del quadro fattuale che comprovava l'intento di conseguire un profitto ingiusto mediante violenza.
art. 640 cod. pen.
La qualificazione della condotta come truffa è stata ritenuta fondata in relazione all'insieme delle condotte decettive (uso di utenze diverse, assegni non incassabili, bonifici non accrediti) poste in essere per assicurare l'acquisizione dei veicoli.
art. 641 cod. pen.
La difesa ha invocato l'alternatività con la fattispecie di insolvenza fraudolenta; la Corte ha osservato che tale censura attiene alla ricostruzione del fatto e dell'elemento soggettivo, valutazione non sindacabile in cassazione se non per i vizi tassativi di motivazione.
art. 581, comma 1 c.p.p.
La Corte ha applicato l'esigenza di specificità dei motivi di ricorso prevista da questa norma, dichiarando inammissibili le doglianze generiche che chiedono una rivalutazione della prova.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata per il requisito di specificità dei motivi di cassazione; i motivi che attaccano la valutazione della prova senza evidenziare vizi formali o logici essenziali sono inammissibili.
art. 616 c.p.p.
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma ritenuta equa (euro 3.000,00).
Massime di principio
- La Cassazione è preclusa dal riesaminare valutazioni di merito sulla attendibilità o sul peso delle prove quando i motivi di ricorso consistono in una mera richiesta di diversa valutazione: sono inammissibili motivi che sollecitano una rivalutazione della persuasività o della credibilità delle fonti probatorie.
- La configurazione del reato di rapina non viene esclusa automaticamente dalla circostanza che l'autovettura sia stata formalmente intestata all'aggressore: rileva il possesso materiale della vittima e l'uso della violenza per ottenere un profitto ingiusto, anche in presenza di atti preliminari di natura truffaldina.
- La distinzione tra truffa (art. 640 c.p.) e insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) dipende dall'accertamento del comportamento decettivo anteriore o determinante alla conclusione dell'affare; questioni di fatto su questo punto sono riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se non per vizi gravi di motivazione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della personalità dell'imputato (es. recidiva qualificata) rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo se emergono vizi manifesti nella motivazione.
- La presentazione di motivi non specifici o che ripropongono in altra sede una diversa lettura della prova espone i ricorrenti al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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