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Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 02708/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. A sostegno della domanda cautelare hanno richiamato genericamente l'interesse alla tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio nelle more della decisione di merito. La controversia riguarda l'attivazione di una stazione radio base di Vodafone Italia S.p.a.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza appellata. Ha ritenuto che il periculum in mora non fosse dimostrato, poiché il richiamo alla tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio era generico e non evidenziava un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre valorizzato il fatto che nel procedimento fosse stato acquisito il parere favorevole dell'ARPA Sicilia all'attivazione della stazione radio base, parere non specificamente gravato. Il Collegio ha considerato anche che l'intervento è funzionale all'erogazione di un servizio pubblico qualificato dall'ordinamento come di preminente interesse generale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico degli appellanti, nella misura di euro 1.000,00 in favore di Vodafone Italia S.p.a., mentre sono state compensate nei rapporti con il Comune di Modica.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare in appello e costituisce la base normativa della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

  • art. 3, comma 2, codice delle comunicazioni elettroniche

    preminente interesse generale

    La realizzazione dell'intervento funzionale all'erogazione del servizio pubblico di comunicazioni elettroniche è qualificata come attività di preminente interesse generale, elemento considerato nel bilanciamento cautelare.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza appellata richiede la dimostrazione concreta di un pregiudizio grave e irreparabile; il generico richiamo a interessi quali salute, ambiente e paesaggio non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
  • Nel giudizio cautelare relativo all'attivazione di una stazione radio base, l'acquisizione di un parere favorevole dell'ARPA non specificamente impugnato può concorrere a escludere la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Nel bilanciamento cautelare deve essere considerato il rilievo dell'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica, qualificati dall'ordinamento come servizi di preminente interesse generale.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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