Ordinanza n. 1911/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva accolto la domanda cautelare nel giudizio relativo alla fiscalizzazione di un immobile abusivo
Esito
Favorevole al ricorrente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Campania aveva accolto la domanda cautelare della ricorrente in primo grado. La controversia riguarda la possibilità di procedere alla fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, nonostante l’acquisizione del bene al patrimonio comunale. L’appellante ha sostenuto, secondo quanto emerge dalla motivazione, che l’acquisizione si era già verificata e che, per tale ragione, mancavano i presupposti per imporre all’Agenzia un’attività volta alla conservazione dell’immobile mediante fiscalizzazione. È stato inoltre esaminato il rilievo dell’ordinanza cautelare del TAR Campania n. 1655/2022, che aveva sospeso il provvedimento commissariale dichiarativo dell’acquisizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’appello, poiché l’acquisizione del bene al patrimonio comunale appariva già verificata, con conseguente preclusione della procedura di fiscalizzazione prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. La sospensione del provvedimento commissariale disposta dal TAR nel 2022 non è stata ritenuta ostativa: l’ordinanza era stata adottata al solo fine di consentire la demolizione spontanea dell’immobile abusivo, finalità ontologicamente incompatibile con la conservazione del manufatto mediante fiscalizzazione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che all’Agenzia delle Entrate non potesse essere richiesto lo svolgimento di un’attività non dovuta in assenza dei relativi presupposti. L’appello cautelare è stato quindi accolto e, in riforma dell’ordinanza impugnata, l’istanza cautelare proposta in primo grado è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 380/2001
La già verificatasi acquisizione del bene al patrimonio comunale appare precludere il ricorso alla procedura di fiscalizzazione dell’abuso edilizio.
art. 62 c.p.a.
Costituisce la base processuale per l’appello cautelare accolto dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando l’acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio comunale si è già verificata, tale acquisizione può precludere l’applicazione della fiscalizzazione prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.
- La sospensione di un provvedimento commissariale dichiarativo dell’acquisizione, disposta al solo fine di consentire la demolizione spontanea del manufatto abusivo, non implica necessariamente la possibilità di conservarlo mediante fiscalizzazione; la finalità demolitoria della misura cautelare è incompatibile con quella conservativa della fiscalizzazione.
- In sede cautelare non può essere imposto a un’amministrazione lo svolgimento di un’attività priva dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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