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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20160/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP a carico di Giovanni Palumbo per reati tra cui omicidio, violenza e minaccia, nonché l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduce tre motivi principali (sviluppati unitariamente): 1) erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p.; 2) vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova con riguardo alle intercettazioni ambientali ritenute incomprensibili e non identificative (perizia fonica della difesa e consulenza balistica che ne avrebbero contestato l'utilizzabilità); 3) manifesta illogicità della motivazione e mancata considerazione delle esigenze a favore dell'indagato (giovane età, assenza di precedenti, presunta mancata attualità della misura). Con memoria è stato aggiunto motivo relativo alla violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 192, comma 3, c.p.p., lamentando l'omessa motivazione e il travisamento delle intercettazioni; inoltre la difesa ha prodotto dichiarazioni successive rese dall'interrogato Mignano che negava il pestaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste, non potendo la Corte riesaminare i fatti o riconsiderare la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettuato un'analitica e logicamente congrua valutazione delle intercettazioni ambientali e degli altri elementi indiziari, inclusa la modalità di identificazione del Palumbo (basata anche su precedenti ascolti investigativi), e che le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) fossero adeguatamente motivate in relazione alla professionalità delinquenziale, ai legami fiduciari con il clan, alla disponibilità e uso di armi. Il motivo relativo a elementi sopravvenuti (dichiarazioni di Mignano) è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità poiché riguarda fatti sopravvenuti e va proposto al giudice del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina la procedura di riesame delle misure cautelari; nella vicenda il riesame proposto è l'atto da cui origina il procedimento di cui si impugna l'ordinanza in Cassazione.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamata come aggravante (metodo mafioso) rispetto ai fatti contestati; la Corte ha considerato correttamente applicata l'aggravante nella valutazione del quadro indiziario.

  • art. 110, 112, n. 1, 575-577 c.p.

    Norme sostanziali relative ai reati contestati (concorso in reato, omicidio e reati connessi); citate come contestazione a carico dell'indagato nel quadro dell'azione criminale ricostruita.

  • art. 274 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 275, comma 3 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente come presunta erronea applicazione nella valutazione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie.

  • art. 606 lett. b) e c. c.p.p. in relazione all'art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamate nella memoria per contestare omessa motivazione e travisamento della prova; la Corte ha rilevato che le contestazioni relative a elementi sopravvenuti o di fatto non sono ammissibili in questa sede, indicando il corretto ambito di applicazione di tali norme nel rito d'appello/impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma per l'inammissibilità del ricorso se emergono profili di colpa; applicata per infliggere l'ammenda di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Previsione procedimentale che impone l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; disposta dalla Corte per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze cautelari è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste: non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti o la riesamina del merito probatorio.
  • Le contestazioni relative all'interpretazione delle intercettazioni ambientali (comprensibilità, identificazione dei parlanti, qualità delle registrazioni) rappresentano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito appare manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Eccezioni generiche e non specificate (ad es. riferimenti vaghi a "alcune registrazioni" o alla "mancanza di attualità" della misura) sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione quali elementi probatori sono contestati e in cosa consista l'errore motivazionale.
  • Elementi sopravvenuti al provvedimento impugnato (dichiarazioni rese dopo l'ordinanza) non possono essere valutati in sede di legittimità per modificare la decisione impugnata; tali elementi devono essere proposti al giudice del merito con istanza di modifica della misura.
  • L'esistenza di giovane età o l'assenza di precedenti non è automaticamente sufficiente a escludere esigenze cautelari: il giudice deve motivare in relazione alla concret a pericolosità, ai legami associativi, alla disponibilità di armi e alle modalità della condotta.
  • Le imputazioni generiche di errore nell'applicazione di norme processuali devono essere supportate da argomentazioni puntuali: la semplice evocazione di una norma non sostituisce la dimostrazione di una manifesta illogicità o di una violazione di diritto.

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