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Sentenza

Sentenza n. 2086/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per € 1.500,00, oltre rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, notificata in forma esecutiva al Ministero e non più impugnabile. La sentenza aveva imposto all’Amministrazione di attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo previsto dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento del Ministero, che non aveva accreditato la somma né dimostrato l’avvenuto pagamento, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma di denaro per il ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre rappresentato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero. Nel merito, ha accertato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato: l’Amministrazione, rimasta non costituita, non aveva contestato l’idoneità del titolo né provato l’avvenuto pagamento, gravando su chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi il relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. È stata nominata, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. La domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata respinta, ritenendo il ritardo giustificato dall’improvviso e ingente contenzioso sulla questione e dalle conseguenti difficoltà organizzative del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato proposto entro il termine decennale previsto per l’azione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione è stata respinta nel caso concreto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato ritenuto rispettato il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È stata verificata la notificazione del titolo all’Amministrazione quale presupposto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; pertanto, spettava al Ministero provare l’avvenuto pagamento.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La rivalutazione monetaria e gli interessi legali riconosciuti dal titolo devono essere applicati nei limiti del divieto di cumulo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie; il dirigente del Ministero non ha quindi diritto a un compenso ulteriore, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme, l’Amministrazione che deduca l’avvenuto adempimento deve provarlo; in mancanza di tale prova e di specifiche contestazioni sull’idoneità del titolo, il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando il ritardo nell’esecuzione sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità operative dell’Amministrazione.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività sostitutiva rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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