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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07047/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'azienda ospedaliero-universitaria per il pagamento di euro 44.151,37, importo riferito a compensi fatturati e non riscossi nell'ambito di attività libero-professionale intramuraria autorizzata svolta presso case di cura private. In appello la sentenza di primo grado è stata riformata: è stato escluso che il medico dovesse somme all'azienda per i titoli oggetto di causa ed è stata accolta la domanda riconvenzionale del medico per ottenere la quota di sua spettanza sulle prestazioni indicate nelle fatture. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha censurato l'interpretazione delle fatture e la valutazione della prova documentale, sostenendo che i documenti costituivano prova del credito e del pagamento già ricevuto dal medico; con il secondo ha dedotto travisamento della prova testimoniale, affermando che il teste aveva descritto la prassi di pagamento da parte dell'utenza e non aveva confermato la tesi avversaria; con il terzo ha lamentato error in procedendo e omessa valutazione di prove ed eccezioni in ordine alla domanda riconvenzionale, sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato la già avvenuta corresponsione integrale della quota medica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità del primo e del terzo motivo per la commistione di censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte osserva che, nel caso concreto, la censura era solo apparente perché diretta a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi; la Corte afferma che la deduzione era sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del merito e non un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: non possono essere riproposte censure che mirano solo a una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La selezione, valutazione e comparazione delle prove appartiene al giudice di merito; questi può fondare la decisione su alcune risultanze e attribuire ad esse prevalenza, senza dover confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio o ogni deduzione difensiva.
  • È inammissibile il motivo che, sotto l'etichetta della violazione di legge, richieda in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio o dei fatti storici.
  • È inammissibile la mescolanza, nello stesso motivo, di censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., quando la questione è prospettata contemporaneamente come violazione di legge e come vizio di motivazione in modo incompatibile.
  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, non potendo estendersi alla rilettura del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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