Cassazione Penale, Ordinanza n. 11090/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato di bancarotta distrattiva e, per i residui reati di bancarotta fraudolenta documentale e impropria, aveva rideterminato la pena. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione degli elementi fattuali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p. e connesso vizio di motivazione, censurando il trattamento della recidiva e l'apprezzamento dei precedenti penali. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi indeducibili perché diretti a sollecitare una diversa rivalutazione del fatto e perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo mirava a ottenere una diversa valutazione di merito del giudizio di particolare tenuità del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che il secondo non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello sul rapporto tra il reato e i plurimi precedenti penali e sulla maggiore pericolosità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere oggetto di censura in cassazione quando il ricorso si traduca in una richiesta di diversa rivalutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito, in presenza di motivazione logica e congrua.
La doglianza sulla recidiva è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che abbia valorizzato i precedenti penali e la maggiore pericolosità del reo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del giudizio di particolare tenuità del fatto quando la Corte di merito abbia fornito una motivazione coerente e immune da vizi logici sugli elementi già scrutinati.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza sulla recidiva deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice territoriale, specie quando queste siano fondate sui precedenti penali e sulla maggiore pericolosità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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