Ordinanza n. 229/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non superamento dell’esame di Stato (cd. Albo esiti finali), pubblicato in data 28.06.2024, nella parte in cui è stato palesato l’esito negativo dell’esame finale (“non diplomato”); - del verbale n.21, relativo allo svolgimento dei colloqui e all’attribuzione dei punteggi, nella parte in cui la Commissione ha attribuito al ricorrente il punteggio di 6/20; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27\09\2024, per l’annullamento, previa idonea misura cautelare: - della scheda di valutazione individuale del colloquio del ricorrente, depositata in sede di gravame introduttivo dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in data 12.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non superamento dell’esame di Stato, verbale di attribuzione del punteggio di 6/20 e scheda individuale di valutazione del colloquio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito negativo dell’esame di Stato, pubblicato nell’albo degli esiti finali con l’indicazione “non diplomato”, nonché il verbale relativo allo svolgimento dei colloqui e all’attribuzione dei punteggi, nella parte in cui la Commissione gli ha assegnato 6/20. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la scheda individuale di valutazione del colloquio, depositata dall’Amministrazione nel giudizio. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo o nei motivi aggiunti. Il Collegio, ai fini dell’assunzione delle successive decisioni e della calendarizzazione della causa, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell’interesse alla decisione di merito, l’aggiornamento della situazione relativa alla vicenda e l’indicazione dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone un incombente istruttorio. La parte ricorrente deve, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del processo amministrativo telematico, precisare motivatamente se permane l’interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione della controversia indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare, se lo ritiene necessario, l’eventuale esigenza di ulteriori attività istruttorie. Il Collegio avverte espressamente che il mancato adempimento potrà essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse alla prosecuzione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono disciplinate nell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche con riferimento all’inerzia rispetto all’incombente richiesto.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all’ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia della parte, previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione della controversia, la parte deve adempiere entro il termine assegnato, indicando anche eventuali fatti o atti sopravvenuti e le esigenze istruttorie ancora sussistenti.
- L’inerzia della parte previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata, unitamente al comportamento processuale complessivo, come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione e comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →