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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento della nota Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina prot. n. 2357 del 10 febbraio 2023, notificata il 13 febbraio successivo, avente ad oggetto “Comune di MILAZZO (ME) – SANATORIA L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 L. 326/03 ed art. 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di Grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in via Tonnara, 53. Fg. 8 – Part. 808;

Giustizia amministrativa202300620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina recante dichiarazione di grave danno paesaggistico per opere edilizie abusive oggetto di domanda di sanatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento della nota della Soprintendenza di Messina relativa al parere di competenza nell'ambito della sanatoria edilizia prevista dalla legge n. 326/2003 e dalla legge regionale siciliana n. 37/1985. La nota ha dichiarato il grave danno arrecato dalle opere abusive, site in area di interesse paesaggistico. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Nel corso del giudizio è intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, con conseguente interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Preso atto dell'interruzione del processo per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente: entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il difensore deve trasmettere agli organi preposti alla liquidazione della società la comunicazione legale della precedente ordinanza collegiale del 20 giugno 2025, n. 1965. Qualora tale comunicazione non sia già intervenuta, essa deve essere effettuata entro lo stesso termine, con contestuale deposito della prova presso il Tribunale. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alla parte onerata. Il giudizio resta quindi interlocutorio, senza statuizione sull'annullamento dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'interruzione del processo conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente.

  • art. 32 l. 326/2003

    Richiamato nella nota impugnata quale base normativa del parere di competenza reso dalla Soprintendenza nell'ambito della sanatoria edilizia e paesaggistica.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985

    Richiamato nella nota impugnata insieme all'art. 32 della legge n. 326/2003 per il parere relativo alle opere abusive oggetto di sanatoria.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, interviene l'apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente, il processo deve essere interrotto ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Dopo l'interruzione del processo per l'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice può imporre al difensore della parte ricorrente di comunicare l'ordinanza agli organi preposti alla liquidazione e di fornire prova dell'adempimento entro il termine assegnato.
  • Un'ordinanza che dispone tali adempimenti non definisce la domanda di annullamento e non comporta una valutazione di merito sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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