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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21569/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 34.560,00 quale corrispettivo di prestazioni di tenuta di contabilità ed elaborazione dati. La società ingiunta ha proposto opposizione negando sia l'esistenza del rapporto contrattuale sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Il tribunale ha confermato il decreto, ma la corte d'appello lo ha revocato ritenendo non provati né il conferimento dell'incarico né l'esecuzione delle operazioni contabili, giudicando inconferenti o inammissibili le richieste istruttorie della parte creditrice e rilevando inoltre che la società che avrebbe reso le prestazioni era stata posta in liquidazione dal dicembre 2008, sicché occorreva una prova rigorosa della prosecuzione dell'attività negli anni 2009-2010. Contro tale decisione il successore del creditore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso il supporto probatorio delle istanze istruttorie e delle scritture contabili; 2) violazione dell'art. 2710 c.c., deducendo che fatture e scritture contabili tra imprenditori avrebbero dovuto avere efficacia probatoria anche a favore dell'emittente e consentire l'acquisizione ex art. 210 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2279 c.c., contestando che la liquidazione della società impedisse di riconoscere la pretesa per prestazioni riferite a un incarico originariamente conferito prima della liquidazione e proseguito successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo e al secondo motivo, che la ricorrente non avesse rispettato l'onere di specifica indicazione e trascrizione delle istanze istruttorie e delle parti rilevanti dell'atto di appello, con conseguente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre ha osservato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. era in realtà infondata perché la violazione di tale norma ricorre solo quando l'onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata, non quando il giudice reputi le prove offerte inconferenti o inidonee e rigetti la domanda per difetto di prova. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la fattura, per la sua formazione unilaterale, non prova di per sé l'esecuzione della prestazione quando il rapporto sia contestato; ha richiamato inoltre il principio secondo cui le scritture contabili possono al più fornire elementi indiziari anche a favore dell'imprenditore, ma nel caso concreto la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inconferenza delle richieste istruttorie e sulla mancata autonoma produzione documentale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione, e che la decisione d'appello si fondasse comunque sul difetto di prova del conferimento dell'incarico e dell'esecuzione delle operazioni, non sulla sola evocazione dell'art. 2279 c.c. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; per l'inammissibilità del controricorso è stata esclusa la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando, valutate le prove offerte, le ritenga inconferenti o inammissibili e rigetti la domanda per mancato assolvimento della prova.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili tra imprenditori non escludono che il giudice possa trarne elementi indiziari utilizzabili anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte, in concorso con altre risultanze.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma possono concorrere, in presenza di altre risultanze, alla formazione di una prova presuntiva.

  • art. 210 c.p.c.

    La parte non può invocare in modo generico l'autorizzazione alla produzione di documenti altrui se avrebbe potuto produrli direttamente ai fini probatori.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione occorre indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza della censura.

  • art. 2279 c.c.

    Il divieto di nuove operazioni in fase di liquidazione non è stato posto dalla Corte come ratio decisiva della decisione, che si fonda invece sulla mancanza di prova del conferimento dell'incarico e dell'esecuzione delle prestazioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la valutazione delle prove è inammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio, poiché il controllo di legittimità non consente un riesame del merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non basta contestare che le prove offerte siano state ritenute insufficienti o inconferenti.
  • La fattura, per la sua formazione unilaterale, non prova da sola l'effettiva esecuzione della prestazione quando il rapporto sia contestato tra le parti.
  • Le scritture contabili, nei rapporti tra imprenditori, possono costituire elementi indiziari utilizzabili anche a favore di chi le produce, ma la loro efficacia dipende dalla concreta combinazione con altre risultanze e dalla specifica ammissione nel processo.
  • In cassazione è indispensabile la puntuale indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda; la mancata specificazione preclude il controllo della Corte e determina l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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