Sentenza n. 8844/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento a) del provvedimento di rigetto n. 20250014555, avente ad oggetto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato, emesso dalla Ambasciata d'Italia a Dakar, emesso in data 12.08.2025 e notificato al ricorrente in pari data; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dakar
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a Dakar aveva respinto la sua richiesta di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione attestante che la sede diplomatica, agendo in autotutela, aveva successivamente rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere con il ricorso. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, previo avviso alle parti della possibile definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate poiché il ricorrente non aveva prodotto una procura alle liti munita dei requisiti di legalizzazione o apostille necessari per farla valere in Italia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio quando, nel corso del processo, il provvedimento impugnato è stato modificato o ritirato e sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto, il rilascio del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo precedentemente negato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta con il ricorso.
- La definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a. richiede che il collegio abbia previamente informato le parti della possibilità di adottare una sentenza semplificata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ricorrente non abbia prodotto una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere utilizzata nello Stato italiano.
Come è indicizzato
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