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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17779/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era una mera reiterazione di censure già proposte in appello e non conteneva una effettiva confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che le censure riproducevano pedissequamente doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla decisione impugnata; perciò il motivo è stato ritenuto non specifico e solo apparente, quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 640 bis c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento del giudizio di responsabilità oggetto di ricorso; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato perché il motivo è ritenuto inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riprodurre in modo sostanzialmente identico censure già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La funzione del motivo di ricorso è quella di offrire una critica argomentata e puntuale alla sentenza, non una mera reiterazione delle doglianze precedentemente svolte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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