Sentenza n. 1507/2026 - Roma, Sezione 5
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Roma n. 7423/2023 pubbl. il 10/09/2023 RG n. 26193/2021 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 7423/2023, passata in giudicato, relativa al riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre-ruolo e alla ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo di accertare l'inottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 7423/2023, passata in giudicato, e di adottare le misure necessarie per darvi esecuzione. Il giudicato riconosceva, nei termini precisati dalla pronuncia, il diritto all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo, con esclusione dei periodi privi di prestazione lavorativa, nonché il diritto agli incrementi stipendiali spettanti in base alla contrattazione collettiva del comparto scuola, alla ricostruzione della carriera, all'inquadramento nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Le amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mero stile e non hanno fornito chiarimenti, documentazione o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione né l'esistenza di sopravvenienze ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini e nei limiti della motivazione, ritenendo accertata l'inottemperanza. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel caso concreto, l'attività imposta dalla sentenza del Tribunale ordinario non risultava svolta e l'Amministrazione, a fronte delle allegazioni della ricorrente, non aveva fornito alcuna prova o indicazione circa la corretta esecuzione del titolo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, con il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e impone all'Amministrazione di conformarsi al contenuto del titolo giudiziale nel caso deciso.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione sia obbligata a conformarsi al contenuto decisorio del titolo.
- A fronte dell'allegazione dell'inottemperanza da parte del creditore del giudicato, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può accertare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di eseguire il giudicato in caso di perdurante inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato nell'organo dirigenziale competente per materia, con obbligo di provvedere senza facoltà di delega e secondo il termine stabilito dal giudice.
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