Cassazione Penale, Sentenza n. 1525/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli con cui era stata disposta la incompetenza territoriale per alcuni reati e veniva annullata la custodia cautelare per quelli, mentre veniva confermata la custodia per il reato di tentata estorsione con aggravante di metodo mafioso. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per presunta lettura frazionata e travisamento delle intercettazioni; 2) insufficienza degli elementi per configurare il tentativo di estorsione; 3) inesistenza dell'aggravante mafiosa contestata; 4) mancata considerazione, ai fini delle esigenze cautelari, del lungo intervallo temporale rispetto all'unico precedente del 2007, idoneo a escludere la perdurante pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto i primi tre motivi, ritenendo che la valutazione delle intercettazioni e la deduzione del tentativo e dell'aggravante mafiosa fossero valutazioni di merito coerenti e non manifestamente illogiche; ha invece accolto il quarto motivo nella parte in cui il Tribunale aveva applicato automaticamente la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 co. 3 c.p.p. senza svolgere la puntuale valutazione degli elementi idonei a escluderne l'operatività (tenendo conto, tra l'altro, del notevole intervallo temporale e del precedente risalente al 2007). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
art. 110 c.p.
d.p.r. 309/1990, art. 73 co. 1, 6 e co. 4
art. 56 c.p.
art. 629 c.p., comma 2
Riferito al reato di estorsione (tentato), parte del capo di imputazione confermato dal giudice del riesame sulla base delle risultanze intercettive ritenute nel loro insieme idonee a dimostrare l'idoneità degli atti a consumare il reato.
art. 416-bis.1 c.p.
La Corte conferma che l'aggravante del "metodo mafioso" può desumersi dal contesto e dalla finalità della condotta quando l'azione è funzionale a creare nella vittima uno stato di assoggettamento; non è necessario che ogni particolare formale sia esplicitato purché il contesto dimostri la valenza intimidatoria tipica del metodo mafioso.
art. 273 c.p.p.
Richiama il criterio della valutazione dei gravi indizi; la Corte sottolinea che l'apprezzamento delle intercettazioni è valutazione di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
art. 274 lett. c) c.p.p.
Invocata nel ricorso in relazione alla presunta omissione, ma la Corte ha motivato il rigetto delle censure attinenti alla mancata confutazione puntuale delle argomentazioni difensive sulle intercettazioni.
art. 275 co. 3 c.p.p.
Norma sulla presunzione relativa delle esigenze cautelari in caso di gravi indizi e contiguità a organizzazioni mafiose; la Corte rileva che la presunzione non è automatica: il giudice deve valutare criteri puntuali e stringenti e considerare elementi che possono superare la presunzione (es. grande intervallo temporale rispetto al precedente), altrimenti la motivazione risulta apodittica.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto e del significato delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per configurare il tentativo, non è necessario che l'agente dichiari esplicitamente di essersi recato sul luogo del reato: va valutata la complessiva idoneità e direzione univoca degli atti idonei ad integrare l'iter criminoso.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere desunta dal contesto e dalla finalità intimidatoria della condotta quando questa sia funzionale a creare uno stato di assoggettamento nella vittima; non serve che ogni particolare modalità sia esplicitata parola per parola.
- La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3 c.p.p.) non opera automaticamente: il giudice deve compiere una valutazione puntuale e motivata anche degli elementi che possono escluderne l'applicabilità (es. intervallo temporale significativo da precedenti), altrimenti la motivazione può essere annullata in Cassazione.
- In casi analoghi è strategico per la difesa evidenziare elementi concreti e circostanze fattuali (es. tempo trascorso da precedenti, assenza di collegamenti organizzativi comprovati) che possano essere ritenuti idonei a superare la presunzione di pericolosità e richiedere motivazione specifica dal giudice.
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